Con la circolare n. 42 del 30 novembre 2022, l'Agenzia delle Dogane ha fornito nuovi chiarimenti in tema di prodotti energetici, rideterminazione delle aliquote di accisa e adempimenti per gli esercenti.
Si ricorda, infatti, che in considerazione dell'aumento del costo dei carburanti, sono state disposte nuove rideterminazioni temporanee di talune aliquote di accisa (art. 1 c. 1 DL 179/2022).
Aliquote di accisa in vigore dal 19/11/2022 al 30/11/2022
Dal 19 novembre 2022 al 30 novembre 2022 restano vigenti le aliquote di accisa già rideterminate dall'originario art. 2 c. 1 lett. a DL 176/2022 per i seguenti prodotti energetici usati come carburanti:
- benzina: euro 478,40 per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.
Tale trattamento garantisce la continuità di efficacia della riduzione delle accise all'inizio operata e poi mantenuta da precedenti simili interventi nel corso dell'anno 2022.
Aliquote di accisa in vigore dal 1/12/2022 al 31/12/2022
Ad esclusione dell'aliquota sul gas naturale usato per autotrazione, che resta invariata nella misura di euro zero per metro cubo, dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa (di cui all'art. 2 c. 1 lett. a punti 1, 2 e 3 DL 176/2022) sono così incrementate:
- benzina: da euro 478,40 ad euro 578,40 per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 367,40 ad euro 467,40 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 182,61 ad euro 216,67 per mille chilogrammi.
Aliquota agevolata per il gasolio commerciale dal 1/12/2022 al 31/12/2022
Da 19 novembre 2022 al 30 novembre 2022 continua a valere la disapplicazione dell'aliquota prevista per il gasolio commerciale (art. 24-ter c. 1 D.Lgs. 504/95), mentre dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 riprende efficacia il punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95.
Comunicazione delle giacenze fisiche dei carburanti
Gli esercenti depositi commerciali nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere all'Ufficio doganale territorialmente competente, tramite PEC o via telematica, i dati dei quantitativi fisici di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante entro:
- per le giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 30 novembre 2022, il 12 dicembre 2022;
- per le giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 31 dicembre 2022, il 31 dicembre 2022.
Fonte: Circ. AD 30 novembre 2022 n. 42/D