giovedì 01/12/2022 • 12:22
L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 42 del 30 novembre 2022, ha fornito chiarimenti in tema di prodotti energetici, rideterminazione delle aliquote di accisa e adempimenti per gli esercenti.
redazione Memento
Con la circolare n. 42 del 30 novembre 2022, l'Agenzia delle Dogane ha fornito nuovi chiarimenti in tema di prodotti energetici, rideterminazione delle aliquote di accisa e adempimenti per gli esercenti. Si ricorda, infatti, che in considerazione dell'aumento del costo dei carburanti, sono state disposte nuove rideterminazioni temporanee di talune aliquote di accisa (art. 1 c. 1 DL 179/2022). Aliquote di accisa in vigore dal 19/11/2022 al 30/11/2022 Dal 19 novembre 2022 al 30 novembre 2022 restano vigenti le aliquote di accisa già rideterminate dall'originario art. 2 c. 1 lett. a DL 176/2022 per i seguenti prodotti energetici usati come carburanti: - benzina: euro 478,40 per mille litri; - oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri; - gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi; - gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo. Tale trattamento garantisce la continuità di efficacia della riduzione delle accise all'inizio operata e poi mantenuta da precedenti simili interventi nel corso dell'anno 2022. Aliquote di accisa in vigore dal 1/12/2022 al 31/12/2022 Ad esclusione dell'aliquota sul gas naturale usato per autotrazione, che resta invariata nella misura di euro zero per metro cubo, dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa (di cui all'art. 2 c. 1 lett. a punti 1, 2 e 3 DL 176/2022) sono così incrementate: - benzina: da euro 478,40 ad euro 578,40 per mille litri; - oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 367,40 ad euro 467,40 per mille litri; - gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 182,61 ad euro 216,67 per mille chilogrammi. Aliquota agevolata per il gasolio commerciale dal 1/12/2022 al 31/12/2022 Da 19 novembre 2022 al 30 novembre 2022 continua a valere la disapplicazione dell'aliquota prevista per il gasolio commerciale (art. 24-ter c. 1 D.Lgs. 504/95), mentre dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 riprende efficacia il punto 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95. Comunicazione delle giacenze fisiche dei carburanti Gli esercenti depositi commerciali nonché impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere all'Ufficio doganale territorialmente competente, tramite PEC o via telematica, i dati dei quantitativi fisici di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante entro: per le giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 30 novembre 2022, il 12 dicembre 2022; per le giacenze nei relativi serbatoi alla fine della giornata del 31 dicembre 2022, il 31 dicembre 2022. Fonte: Circ. AD 30 novembre 2022 n. 42/D
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Piero Bellante
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