mercoledì 07/12/2022 • 06:00
Una recente sentenza del Tribunale di Milano ripropone la questione della collocazione oraria delle prestazioni part-time, che vede contrapporsi due diversi interessi: da un lato la possibilità per le imprese di poter disporre di un certo grado di flessibilità nell'utilizzo del personale, dall'altro il singolo lavoratore che ha diritto, sia di poter soddisfare le proprie esigenze familiari e di vita, sia di potersi cercare un'altra fonte di reddito (per assicurarsi, secondo il dettato costituzionale, una retribuzione dignitosa). Ciò può accadere solo se gli orari di lavoro del “primo” datore di lavoro siano certi.
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La sentenza del Tribunale di Milano n. 2653 del 6 ottobre 2022 decide sul ricorso di un lavoratore che lamenta come, nella sua lettera di assunzione, non sarebbe stata stabilita in alcun modo la collocazione oraria dei suoi turni di lavoro, in violazione sia delle disposizioni legislative, sia del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
La disciplina di legge
In materia, le norme di riferimento sono il D.Lgs. 61/2000 e il D.Lgs. 81/2015.
L'art. 2, c. 2, D.Lgs. 61/2000 e l'art. 5, c. 2, D.Lgs. 81/2015 dispongono che nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Sono ammesse clausole difformi solo in ordine alla possibilità che i contratti collettivi possano prevedere clausole elastiche che consentano di individuare condizioni e modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa del part time (art. 3, c. 7, D.Lgs. 81/2015).
L'art.5, c. 3, D.Lgs. 81/2015 prevede che, se l'organizzazione del lavoro è articolata in tu
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