La sentenza del Tribunale di Milano n. 2653 del 6 ottobre 2022 decide sul ricorso di un lavoratore che lamenta come, nella sua lettera di assunzione, non sarebbe stata stabilita in alcun modo la collocazione oraria dei suoi turni di lavoro, in violazione sia delle disposizioni legislative, sia del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
La disciplina di legge
In materia, le norme di riferimento sono il D.Lgs. 61/2000 e il D.Lgs. 81/2015.
L'art. 2, c. 2, D.Lgs. 61/2000 e l'art. 5, c. 2, D.Lgs. 81/2015 dispongono che nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Sono ammesse clausole difformi solo in ordine alla possibilità che i contratti collettivi possano prevedere clausole elastiche che consentano di individuare condizioni e modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa del part time (art. 3, c. 7, D.Lgs. 81/20...
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