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venerdì 02/12/2022 • 06:00

Fisco DDL bilancio 2023

Plastic e Sugar Tax: imposte al capolinea?

Il DDL Bilancio ha rinviato al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore di Plastic e Sugar Tax che, nel frattempo, si auspica possano essere modificate per renderle più semplici, efficaci e coerenti con gli scopi extra-fiscali perseguiti.

di Federica Maria Bucci - Avvocato e Dottore di Ricerca

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Se il ddl Bilancio, 2023 approvato in sede di Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2022, troverà conferma in sede parlamentare, si assisterà all'ennesimo rinvio di Plastic Tax e Sugar Tax. L'art. 16, infatti, prevede che le due “nuove” imposte di consumo, introdotte con dichiarati scopi extra-fiscali rispettivamente di lotta all'inquinamento da plastica monouso e di tutela della salute pubblica, entreranno in vigore il 1° gennaio 2024, ossia ben tre anni dopo il termine previsto dalla L. 160/2019 nella sua originaria formulazione. La proposta di rinvio, che quasi certamente sarà approvata, è stata salutata con favore da molte associazioni di categoria del mondo imprenditoriale, le quali avevano sin dall'inizio ed a più riprese contestato tali misure per svariati motivi, invocandone l'abolizione (cfr. sul punto, senza pretesa di esaustività, i comunicati stampa di Federazione Gomma Plastica ed ASSOBIBE).

In particolare, esse ritenevano (e ritengono) che le nuove imposte: 

  • risultino affette da numerosi limiti tecnici connessi sia alle difficoltà interpretativo-applicative di norme dalla non felicissima formulazione, sia ai numerosi obblighi di compliance previsti;
  • siano anche inidonee a consentire il raggiungimento degli scopi prefissati dal legislatore, soprattutto in un'ottica di proporzionalità rispetto ai costi che impongono alle imprese dei settori colpiti e di una pretesa disparità di trattamento rispetto ad operatori di settori diversi, ma contigui.

Per questi motivi, anche sulla base delle indiscrezioni trapelate a ridosso del Consiglio dei Ministri che ha approvato il ddl Bilancio, non può escludersi che questo ennesimo rinvio sia semplicemente l'anticamera di una abolizione definitiva di Plastic e Sugar Tax, che dovrebbe avvenire con nel corso del 2023, una volta definito come colmare i relativi ammanchi finanziari, stimati in circa € 600 milioni (cfr. Com. Stampa Consiglio dei Ministri 22 novembre 2022 n. 5 e Relazione tecnica al ddl Bilancio 2023 aggiornata al 29 novembre 2022). 

Abolizione di Plastic e Sugar Tax nel 2024: realtà o boutade?

Fermo quanto sopra, tuttavia, l'abolizione definitiva di Plastic e Sugar Tax deve essere valutata sotto diversi aspetti per comprendere se si tratti di una concreta possibilità, o meno. Infatti, una scelta del genere rischierebbe di mal conciliarsi non solo con gli obiettivi, anche comunitari, che avevano motivato l'introduzione di tali imposte, ma anche con le esigenze di gettito che sicuramente non erano sfuggite al legislatore del 2019. 

Dopotutto, è evidente che tali misure sono certamente idonee a ridurre i consumi di plastica monouso e di bevande addizionate di zuccheri, alimentando un circolo virtuoso in un'ottica di maggiore salvaguardia sia dell'ambiente, per quanto concerne la Plastic Tax, sia della salute pubblica per quanto riguarda, invece, la Sugar Tax (cfr. sul punto, in materia di Plastic Tax, Commissione Europea, A European Strategy for a Plastics in a Circular Economy, Annex II, 2018 e OECD, Preventing single-use plastic waste: implications of different policy approaches, 2021; in materia di Sugar Tax, WHO, Taxes on sugary drinks: Why do it?, 2017 e UNICEF, SugarSweetened Beverage Taxation, 2018). 

Ma, allo stesso tempo, esse sono anche in grado di fornire entrate aggiuntive allo Stato, peraltro già stimate in più di mezzo miliardo di Euro.

Esse risultano quanto mai necessarie anche alla luce del nuovo contributo proprio che l'Unione Europea ha introdotto in capo a ciascuno Stato membro per incentivare l'economia circolare e ridurre il quantitativo di imballaggi in plastica monouso nell'ambiente, ossia la c.d. Plastic Tax europea (cfr. Decisione Consiglio europeo 14 dicembre 2020 n. 2053 e successivo Reg. UE 2021/770).

Non per niente, molti altri Stati europei stanno implementando tributi analoghi a quelli nazionali, con il dichiarato duplice intento di disincentivare il consumo dei prodotti oggetto di imposta e di aumentare le risorse finanziarie da impiegare anche per mitigare le esternalità negative connesse proprio al consumo di detti prodotti (si veda, a titolo di esempio, la Plastic Tax spagnola in vigore dal 1° gennaio 2023). 

Per tutte queste ragioni, appare più probabile (e ragionevole) che si assista, non tanto alla abolizione delle “nuove” imposte di consumo, quanto ad un loro restyling, sicuramente opportuno soprattutto per rendere le relative normative di più semplice ed immediata applicazione e per fugare i dubbi di legittimità costituzionale avallati di recente anche dalla giurisprudenza amministrativa. 

A tale ultimo riguardo, infatti, si ricorda che, limitatamente alla Sugar Tax, il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale avanti alla Consulta per un possibile contrasto della disciplina positiva con gli artt. 3 e 53 Cost. (cfr. TAR Lazio 14 novembre 2022 n. 14918). Sul punto, il Giudice a quo, condividendo la tesi presentata da alcune società produttrici di bevande e dalla loro associazione di categoria (ASSOBIBE), ha ritenuto che la scelta del legislatore, benché non sindacabile sotto il profilo della proporzionalità e della capacità contributiva, fosse in contrasto con il principio di eguaglianza tributaria “laddove va a colpire fiscalmente le sole bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti eccedenti una certa soglia, e non anche gli altri prodotti alimentari (diversi dalle bevande) aventi le medesime sostanze”. Infatti, a parere dell'organo remittente, la “regola fiscale” prevista dalla Sugar Tax che esclude da imposizione alimenti con zuccheri aggiunti diversi dalle bevande analcoliche apparirebbe arbitraria, visto che né il testo della legge, né la relazione illustrativa espongono le ragioni alla base di tale trattamento differenziato. 

Tuttavia, questa considerazione non significa di per sé che la normativa sia effettivamente arbitraria e che, quindi, la Consulta ne dichiarerà l'illegittimità costituzionale.

Dopotutto, l'uguaglianza tributaria richiede che “a situazioni eguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale” (C.Cost. 6 luglio 1972 n. 120) e tale circostanza potrebbe non sussistere in concreto nel caso di specie.

A questo riguardo potrebbero assumere un ruolo fondamentale i recenti studi pubblicati sia da svariate riviste scientifiche (cfr. tra gli studi più recenti, AA.VV., Effect of excise tax on sugar-sweetened beverages in Catalonia, Spain, three and a half years after its introduction, in International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2022), sia dall'OMS (cfr. WHO, Taxes on sugary drinks: Why do it?, 2017) che, proprio facendo leva sulla elevatissima elasticità della domanda di bevande analcoliche addizionate di zucchero e sul fatto che il consumo di tali prodotti è un fattore di rischio per la salute facilmente modificabile, confermano l'efficacia di questo tipo di imposte. Infatti, proprio tali circostanze potrebbero essere le motivazioni legittime per giustificare l'esistenza di un trattamento fiscale differenziato tra prodotti apparentemente similari, ma sicuramente non alternativi, nel senso che alla riduzione del consumo di bevande analcoliche addizionate di zucchero tramite leva fiscale difficilmente farà eco un aumento uguale e contrario nel consumo di alimenti addizionati di zucchero di natura diversa. 

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, il rinvio di Plastic Tax e Sugar Tax al 1° gennaio 2024 potrebbe essere l'anticamera non tanto della loro abolizione, quanto di un loro ripensamento, anche in termini di formulazione normativa, in modo da renderle semplici, chiare ed efficaci. E ciò perché, fermo il dubbio di costituzionalità sollevato dal TAR Lazio e che si spera verrà sciolto medio tempore, la loro eliminazione, oltre ad essere in controtendenza rispetto alle indicazioni fornite dall'Unione Europea, dalle altre organizzazioni internazionali e alle decisioni di altri Stati UE, potrebbe causare problemi di gettito non risolvibili soprattutto considerando gli importi che l'Italia dovrà versare all'Unione Europea a titolo di Plastic Tax europea nel prossimo futuro. 

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