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lunedì 12/12/2022 • 06:00

Fisco Scadenza

Acconto IVA: entro il 27 dicembre 2022 il versamento

Scade il 27 dicembre 2022 il termine ultimo per effettuare il versamento dell’acconto IVA. L’importo deve essere versato da tutti i soggetti passivi d’imposta, ad eccezione degli operatori esonerati dall’obbligo di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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I presupposti e le “ricadute” dell'acconto IVA 2022

Come noto, entro il 27 dicembre di ogni anno i soggetti passivi IVA sono tenuti ad effettuare il versamento dell'acconto IVA.

I presupposti e le “ricadute” dell'acconto IVA 2022

Come noto, entro il 27 dicembre di ogni anno i soggetti passivi IVA sono tenuti ad effettuare il versamento dell'acconto IVA. Tale importo è dovuto in base alle risultanze dell'ultimo periodo di versamento relativo all'annualità precedente.

L'acconto può essere calcolato con il metodo storico, analitico o previsionale. La somma è dovuta a titolo di acconto (i) del versamento relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili o (ii) del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali oppure (iii) del versamento dovuto per il quarto trimestre per i contribuenti cd. speciali.

I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'IVA sono tenuti a versare l'acconto per l'anno d'imposta successivo entro il 27 dicembre di ogni anno.

Sotto il profilo quantitativo, il pagamento non è dovuto qualora l'importo, a prescindere dal metodo scelto per effettuarne il calcolo, non sia superiore a 103,29 euro (“Lire 200.000” secondo l'originaria formulazione di cui all'art. 6 c. 4 L. 405/90). Tale effetto si produce, a ben vedere, per i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta.

L'esonero dal versamento dell'acconto si estende, inoltre:

  • ai soggetti passivi IVA operanti in applicazione del regime di vantaggio di cui all'art. 27 DL 98/2011 (cd. regime dei minimi);
  • ai soggetti esercenti, in regime speciale, attività di intrattenimento, giochi e ulteriori ipotesi indicate nella tariffa allegata al DPR 640/72;
  • ai produttori agricoli ex art. 34 c. 6 DPR 633/72;
  • ai soggetti operanti esclusivamente in applicazione del regime del margine.

Ma non solo. Esistono ipotesi di esonero dall'obbligo di versamento legate e collegate a profili temporali: è il caso, ad esempio, degli imprenditori individuali che abbiano affittato l'unica azienda di proprietà anteriormente al periodo di riferimento per il calcolo dell'acconto IVA. A questi si aggiungono i soggetti passivi d'imposta che, in data antecedente a tale periodo, abbiano cessato l'attività.

Solo per remind è bene ricordare che sono tre metodi per calcolare l'acconto: storico, previsionale e analitico

Gli operatori possono optare liberamente per uno dei tre metodi di calcolo dell'acconto (storico, previsionale o analitico).

L'applicazione del metodo di calcolo storico consiste nella corresponsione a titolo di acconto IVA dell'88% dell'imposta versata (o che il contribuente avrebbe dovuto versare) per il medesimo periodo d'imposta relativo all'anno precedente.

Il metodo previsionale consiste in una stima demandata alla valutazione dell'operatore, tenuto a versare a titolo di acconto l'88% dell'IVA che presume di liquidare per il mese di dicembre 2022 o per il quarto trimestre 2022: il carattere di stima deriva, pertanto, dal fatto che l'acconto, che viene versato entro il 27 dicembre 2022, è calcolato prima del 31 dicembre 2022, ultimo giorno relativo al mese o trimestre cui la liquidazione è riferita. In ipotesi di stima errata, comportante il versamento di un acconto IVA di entità minore rispetto a quella effettivamente dovuta, il contribuente potrà procedere al ravvedimento operoso.

Il metodo analitico di calcolo dell'acconto IVA, infine, consiste nel versamento del 100% dell'imposta a debito relativa al periodo di riferimento calcolata fino al 20 dicembre 2022.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato dai contribuenti utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica. E' possibile compensare, liberamente, l'importo dovuto a titolo di acconto. La compensazione può essere effettuata con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità. Deve trattarsi di crediti derivanti da dichiarazioni validamente presentate.

Codici tributo per il versamento dell'acconto IVA

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 utile per il versamento dell'acconto IVA sono i seguenti:

  • Codice tributo 6013 versamento acconto IVA per i contribuenti mensili;
  • Codice tributo 6035 versamento acconto IVA per i contribuenti trimestrali.

L'anno di imposta da riportare è quello per il quale si sta effettuando il versamento.

In caso di omesso o tardivo versamento dell'acconto IVA è applicabile una sanzione amministrativa del 30%. Tali violazioni possono comunque essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso versando con modello F24:

1) l'imposta dovuta e gli interessi dell'1% calcolati a giorni (codice tributo 1991);

2) la sanzione ex art. 13 c. 1 D.Lgs. 472/97 (30%) ridotta (codice tributo 8904) nelle seguenti misure:

  • dallo 0,2% al 2,8%, se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza applicando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo (c.d. “ravvedimento sprint“);
  • 3% (1/10 del 30%), se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% (1/8 del 30%), se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione del modello IVA relativo all'anno in corso.

Come anticipato, il ritardato versamento dell'acconto IVA può essere oggetto di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97). La Circolare Ministeriale 10 luglio 1998 n. 180 chiarisce che la violazione si perfeziona sempre nel giorno di scadenza del termine, ancorchè l'insufficiente versamento sia avvenuto in un momento anteriore. Il ravvedimento si esegue pagando il tributo, la sanzione ridotta e gli interessi legali, e la sanzione, del 30% o del 15% (applicabile solo se il ritardo non è superiore ai 90 giorni), è ridotta, a seconda di quando avviene il ravvedimento, da 1/10 a 1/5.

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