La vicenda ha ad oggetto la società Alfa, che nella propria attività utilizza un immobile in forza di contratto di locazione ad uso commerciale stipulato con la società Beta, la quale si vedeva recapitare dalla società Gamma, dichiarante l'esclusiva proprietà dell'immobile sulla base del contratto di compravendita alla prima trasmesso. Gamma inviava ad Alfa formale comunicazione di voler rientrare in possesso dello stesso unitamente ad espressa e contestuale diffida a Beta dall'avanzare pretese economiche nei confronti di Alfa.
Nel silenzio di Beta, a cui Alfa veicolava richiesta di chiarimenti, e di fronte all'ennesima richiesta di Gamma di corrisponderle le indennità di occupazione a decorrere dalla precedente comunicazione, Alfa, ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare nella forma del sequestro liberatorio dei canoni, agiva ai sensi degli artt. 669 bis e 687 c.p.c., al fine di conoscere quale fosse l'effettivo soggetto legittimato ad esigere i canoni di locazione dovuti sulla base del contratto sottoscritto tra questa e Beta.
Il Tribunale accoglieva il ricorso di Alfa disponendo nei suoi confronti il sequestro dell'ultimo canone utile nonché di quelli futuri, liberando il ricorrente dall'ob...
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