giovedì 08/12/2022 • 06:00
La Cassazione riconosce il diritto di ciascun possessore di unità immobiliare, dimorante abitualmente e residente anagraficamente in essa, di beneficiare dell’agevolazione IMU prima casa, senza però, intaccare l’elemento oggettivo ivi contemplato per godere del beneficio consistente nell’accatastamento unitario dei manufatti.
redazione Memento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 25 novembre 2022 n. 34813, ha ritenuto che la CTR ha erroneamente esteso l'agevolazione IMU prima casa ad un complesso residenziale composto da due unità immobiliari sulla base della mera possibilità di loro reductio ad unitatem laddove, al contrario, l'art. 13 c. 2 DL 201/2011 riconosce tale agevolazione solo in presenza di una unità immobiliare che sia, allo stato, effettivamente unica. Con riguardo all'agevolazione l'IMU, l'art. 13 c. 2 DL 201/2011 prevede che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò comporta: da un lato, la non applicabilità della giurisprudenza formatasi in tema di ICI, riferita ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso; dall'altro lato, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente. A tal proposito, mette contro ricordare che solo con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori stabilmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La Cassazione , con l'ordinanza in oggetto, ha ritenuto che tali principi sono stati disattesi dalla CTR e, facendo riferimento alla sentenza della Corte Cost. 13 ottobre 2022 n. 209, ha riconosciuto il diritto di ciascun possessore di unità immobiliare, dimorante abitualmente e residente anagraficamente in essa, di beneficiare della suddetta agevolazione, senza però, intaccare l'elemento oggettivo ivi contemplato per godere del suddetto beneficio, rilevante nella specie e consistente nell'effettivo accatastamento unitario dei manufatti. Fonte: Cass. 25 novembre 2022 n. 34813
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