giovedì 01/12/2022 • 07:03
L’Inps con il messaggio 4314 del 30 novembre 2022 fornisce istruzioni per il riesame delle domande per l’indennità una tantum prevista dall’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti).
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Il messaggio Inps 4314/2022 fornisce indicazioni in merito alla possibilità di riesame per le domande per l'indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
L'istituto, ricordano che con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in merito al citato bonus, afferma che per la verifica delle previste domande è stata effettuata con una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.
Per la verifica degli esiti e delle relative motivazioni è necessario accedere al sito Inps e verificare la voce “Esiti” tramite il servizio “Indennità una tantum 200 euro”.
Con il messaggio in commento l'istituto fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami per le domande che non hanno superato il primo “sbarramento” con controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Per proporre istanza di riesame il termine, da ritenersi non perentorio, è di 90 giorni decorrenti dal 30 novembre 2022 (data di pubblicazione del messaggio in commento) ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva.
Attraverso il riesame si consente l'eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell'interessato della documentazione utile.
Nell'Allegato 1 vengono indicati i requisiti dal controllare, la motivazione di reiezione e la documentazione da allegare per eventuale riesame divisi a seconda della tipologia del soggetto che ha effettuato la domanda.
Per le domande nello stato “Respinta” è difatti consultabile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.
L'istituto offre inoltre chiarimenti sui requisiti di accesso all'indennità una tantum, ricordando in primis, che non vi potranno accedere i lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022.
Collaboratori coordinati e continuativi
Per i collaboratori coordinati e continuativi, dottorati e assegnisti di ricerca l'articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum di importo pari a 200 euro.
I relativi contratti dovevano risultare attivi al 18 maggio 2022, con il soggetto iscritto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; sul punto il messaggio specifica che l'iscrizione alla Gestione separata effettuata in sede di riesame soddisfa il requisito normativo per la percezione dell'indennità.
Alla medesima data del 18 maggio 2022 è inoltre necessario che i potenziali beneficiari non siano titolari dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 32, comma 1, del medesimo decreto e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Infine, si rammenta il limite reddituale per l'anno 2021 di euro 35.000 previsto dall'articolo 32, comma 11.
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
I lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti devono avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo. L'Inps sottolinea come il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra, con verifica anche del limite reddituale 2021 a euro 35.000.
Tale modalità di corresponsione risulta residuale, gli stessi lavoratori potrebbero però aver percepito l'indennità 200 euro direttamente dal datore di lavoro.
In caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2021, utili al raggiungimento del requisito per accedere all'indennità, la stessa risulterà indebita e dovrà essere restituita.
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
L'articolo 32, comma 14, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Allo stesso modo i lavoratori, autonomi o dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo devono porter far valere almeno 50 contributi giornalieri versati e, per l'anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
Lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio
Per i soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 del Codice civile l'indennità viene riconosciuta nel caso di versamento contributivo ed iscrizione alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022.
I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio invece possono accedere alla misura d'aiuto se possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro con iscrizione, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
Indennità una tantum a favore dei beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022
Infine, per i percettori d'indennità di disoccupazione, condizione di accesso all'indennità una tantum di importo pari a 200 euro, è l'effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle richiamate indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) come previsto all'articolo 32, comma 9, del decreto Aiuti. Tale previsione può, come indicato dall'istituto, essere fatta valere anche per l'una tantum di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
FONTE: Mess. INPS 30 novembre n. 3414
FONTE: Allegato Mess. INPS n.3414
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