Le tante novità lavoristiche contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri, riguardano, tra le altre: detassazione delle mance, tassazione agevolata dei premi di produttività, esonero parziale dei contributi, pensione anticipata flessibile, APE sociale, Opzione donna, assunzioni agevolate, agevolazioni per i giovani in agricoltura, percettori di reddito di cittadinanza, perequazione delle pensioni, misure di contrasto alla violenza sulle donne, Assegno Unico e Universale e congedo parentale.
Si riportano in tabella le principali novità giuslavoristiche contenute nel testo.
Art.
Argomento
Sintesi articolo
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Detassazione mance
Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le mance corrisposte dai clienti ai lavoratori, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.
Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi, dei premi INAIL e del TFR.
La detassazione è prevista solo per i titolari di reddito da lavoro dipendente inferiore a € 50.000.
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Riduzione aliquota imposta sui premi di produttività
È prevista una riduzione del 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi e alle somme erogate nell'anno 2023.
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Esonero parziale contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Anche per il 2023 viene riconosciuto, con le medesime modalità e con gli stessi criteri già previsti, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti.
L'esonero è riconosciuto:
in via generale in misura pari al 2%;
in misura pari al 3% se la retribuzione imponibile mensile del lavoratore (compresa la tredicesima) sia inferiore a € 1.538.
Resta invariata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
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Pensione anticipata flessibile (Quota 103)
In via sperimentale, per il 2023 per gli iscritti all'AGO (e alle forme esclusive e sostitutive della medesima) o alla Gestione separata, è possibile conseguire il diritto alla “Pensione anticipata flessibile” con:
età anagrafica pari a 62 anni;
anzianità contributiva minima di 41 anni.
La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto dalla legge per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe al raggiungimento dei requisiti ordinari.
La pensione anticipata flessibile non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente/autonomo (ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale), nel limite di € 5.000 lordi annui.
I lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile:
entro il 31 dicembre 2022 percepiscono il trattamento dal 1° aprile 2023;
dopo il 1° gennaio 2023 percepiscono il trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.
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Incentivo per chi sceglie di non usufruire della pensione anticipata flessibile
I lavoratori dipendenti che maturino i requisiti per la pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi AGO a proprio carico. A seguito dell'esercizio di tale facoltà, il datore di lavoro non è più obbligato a versare i contributi a carico lavoratore a partire dalla prima scadenza utile per il pensionamento.
La somma corrispondente alla quota di contributi a carico lavoratore che il datore di lavoro non versa all'Ente previdenziale, viene corrisposta interamente al lavoratore.
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APE sociale
La possibilità di fruire dell'APE sociale è prorogata fino al 31 dicembre 2023, alle medesime condizioni già previste.
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Opzione donna
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato (c.d. Opzione donna) è riconosciuto alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano:
un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
un'età anagrafica pari a 60 anni (età ridotta di 1 anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2).
Per esercitare l'opzione occorre essere in una delle seguenti condizioni:
assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità;
avere una riduzione della capacità lavorativa (accertata dalle commissioni competenti) superiore al 74%;
essere stata licenziata o essere dipendente di un'azienda per la quale è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (in questo caso si applica la riduzione dell'età anagrafica a prescindere dal numero dei figli).
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Assunzioni agevolate per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2023
1. Beneficiari del Reddito di cittadinanza
Tutti i datori di lavoro (eccetto i datori di lavoro domestico) che assumono a tempo indeterminato soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza hanno diritto ad un esonero contributivo del 100% per 12 mesi, entro un limite annuo massimo di € 6.000.
L'esonero (alternativo a quello già previsto dall'art. 8 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019) spetta anche in caso di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
2. Giovani
L'esonero contributivo previsto per favorire l'occupazione giovanile stabile (art. 1, c. 10, L. 178/2020) è esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
3. Donne
Proroga dell'esonero contributivo del 100%, nel limite annuo massimo di € 6.000, per le assunzioni di donne disoccupate con contratti a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine.
Esonero contributivo per i giovani imprenditori agricoli
Proroga per il 2023 dell'esonero contributivo del 100% - per un periodo massimo di 24 mesi - riconosciuto ai giovani coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che iniziano una nuova attività imprenditoriale agricola.
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Perequazione pensioni
Per gli anni 2023-2024 il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni è riconosciuta nella misura del:
100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;
80% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
55% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 5 e 6 volte il trattamento minimo;
50% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 6 e 8 volte il trattamento minimo;
40% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 8 e 10 volte il trattamento minimo;
35% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 10 volte il trattamento minimo.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, per le pensioni di importo inferiore al minimo INPS, è previsto un aumento percentuale pari all'1,5% per il 2023 e del 2,7% per il 2024.
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Disciplina del Reddito di cittadinanza
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 il Reddito di cittadinanza è riconosciuto per un massimo di 8 mensilità, tranne che per i nuclei familiari comprendenti disabili, minorenni o persone con almeno 60 anni.
Dal 1° gennaio 2023 l'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla frequenza di corsi di formazione e/o di riqualificazione professionale. Il mancato assolvimento di tale obbligo determina la perdita del diritto alla prestazione.
Il reddito di cittadinanza non verrà più riconosciuto dal 1° gennaio 2024.
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Misure a contrasto della violenza sulle donne
È disposto il rifinanziamento, per il 2023, dei fondi per il Piano strategico contro la violenza sulle donne e di quello per le misure anti tratta.
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Prestazioni di lavoro occasionale
L'importo massimo entro cui possono essere eseguite prestazioni di lavoro occasionale è innalzato da € 5.000 a € 10.000 annui.
Le prestazioni occasionali sono estese anche al settore agricoltura (con conseguente abrogazione dell'54 bis, c. 14 lett. b, DL 50/2017 conv. in L. 96/2017) e si applicano alle attività stagionali che si svolgono per un massimo di 45 giorni all'anno. Il compenso del lavoratore non può essere inferiore a quello previsto per la remunerazione di 3 giornate lavorative nel settore agricoltura.
È abrogata la disposizione per cui, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore deve autocertificare
di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (anziché 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato, incluse le attività alberghiere e ricettive che, in precedenza, erano escluse dal campo di applicazione dei rapporti occasionali se avevano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.
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Assegno Unico e Universale
Dal 1° gennaio 2023 è previsto un incremento del 50% dell'importo dell'AUUF per le famiglie:
con figli di età inferiore ad 1 anno;
con 3 o più figli di età compresa tra 1 e 3 anni, per livelli di ISEE fino a € 40.000,00.
Diventano strutturali:
l'importo di € 175 mensili, previsto per ciascun figlio minore e per ciascun figlio disabile;
la maggiorazione prevista in caso di figlio disabile fino ai 21 anni.
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Congedo parentale
L'indennità per congedo parentale, prevista fino al dodicesimo anno di vita del figlio per ciascun genitore lavoratore per 3 mesi e pari al 30% della retribuzione, è elevata all'80% solo per la madre lavoratrice, per la durata massima di 1 mese fino al sesto anno di vita del bambino.
L'aumento si applica alle madri lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2022.
Fonte: DDL Legge di Bilancio 2023