mercoledì 30/11/2022 • 16:40
I dati relativi agli acquisti fuori campo IVA che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro a cui sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso acquistati da soggetti esteri, non vanno comunicati con l'esterometro non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.
redazione Memento
Con la risposta del 30 novembre 2022 n. 579, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di buoni corrispettivo multiuso e irrilevanza dell'acquisto ai fini dell'esterometro. Nel dettaglio, la società istante, operante nel settore del welfare aziendale, nello svolgimento della sua attività riceve frequentemente fatture da fornitori esteri relative ad acquisti qualificabili come buoni corrispettivi multiuso, quali ad esempio cofanetti regalo (smart box), che vengono poi rivenduti sulla base di un mandato senza rappresentanza ai clienti che hanno attivato piani di welfare aziendale per i propri dipendenti. A tal proposito, la società chiede all'Agenzia delle Entrate se devono essere comunicati con l'esterometro anche gli acquisti fuori campo IVA diversi dagli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, quali operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo ed escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art. 2 DPR 633/72 e dell'art. 15 DPR 633/72. Nello specifico, la società chiede se devono essere comunicati gli acquisti da fornitori esteri fuori campo IVA (art. 2 c. 3 lett. a DPR 633/72) che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso (di cui all'art. 6 quater DPR 633/72). Si chiede, inoltre, in caso di risposta affermativa, con quali codice natura e tipo documento vanno comunicati. L'Agenzia delle Entrate, in primis, ricorda che il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali: sono inammissibili quesiti di carattere generale che da tali casi prescindono. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, prende in considerazione, in quanto ammissibile, il solo quesito riferito all'acquisto dei buoni corrispettivi multiuso, fermo restando, in assenza di documentazione allegata al riguardo, che detta qualificazione è assunta acriticamente e rimangono impregiudicate eventuali diverse valutazioni a seguito di accertamenti di fatto da parte degli Uffici competenti anche in riferimento alla documentazione delle commissioni corrisposte dai mandanti per l'attività svolta, nonché all'eventuale sovrapprezzo, rispetto al valore facciale del buono, corrisposto per il suo acquisto. Tanto precisato, l'Agenzia delle Entrate ricorda che ai fini dell'esterometro: è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso; non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale. Tale interpretazione va confermata anche in questa sede, fermo restando che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000. Da notare che seppure l'assenza di rilevanza territoriale dell'operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell'esterometro (salvo si tratti di acquisti di valore inferiore a 5.000 euro), un'operazione deve comunque sussistere. Occorre essere in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (di cui sia parte un soggetto passivo d'imposta residente o stabilito in Italia). Ciò, tuttavia, non avviene nel caso di specie. Difatti, va evidenziato che il mero trasferimento di buoni corrispettivo c.d. multiuso non diversamente da quello del denaro o di crediti in denaro (di cui all'art. 2 c. 3 lett. a DPR 633/72) non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi. Pertanto, i dati relativi agli acquisti fuori campo IVA che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro a cui sono assimilati i buoni corrispettivo multiuso acquistati da soggetti esteri, non vanno comunicati con l'esterometro non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto. Fonte: Risp. AE 30 novembre 2022 n. 579
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