mercoledì 30/11/2022 • 16:11
Con la nuova Circolare n. 36/E l’Agenzia delle Entrate fornisce agli operatori interessati ulteriori chiarimenti in merito ai crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.
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I crediti d'imposta riconosciuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale sono stati istituiti e prorogati dai Decreti “Sostegni-ter” (DL 4/2022), “Energia” (DL 17/2022) e “Ucraina” (DL 21/2022).
Gli ultimi interventi normativi sulla disciplina di riferimento sono stati attuati dai Decreti “Aiuti-ter” e “Aiuti-quater” (DL 144/2022, DL 176/2022), i quali hanno ulteriormente prorogato al quarto trimestre i crediti suindicati ed incrementato la misura del contributo straordinario.
In funzione delle nuove disposizioni, l'Amministrazione Finanziaria ha pubblicato la Circ. AE 29 novembre 2022 n. 36/E, contenente nuovi chiarimenti riguardanti l'ambito applicativo dei crediti in esame. Il documento di prassi segue le precedenti Circ. AE 13 maggio 2022 n. 13/E, Circ. AE 16 giugno 2022 n. 20/E e Circ. AE 11 luglio 2022 n. 25/E.
Credito d'imposta anche per enti non commerciali
Il primo chiarimento rilevante, riguarda l'ambito soggettivo dei crediti in commento, ricordando che, i soggetti beneficiari, sono le “imprese” che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Tali crediti, infatti, sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato, rispettano le condizioni normativamente previste. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate precisano che sono ammesse all'agevolazione:
Nel caso di enti non commerciali e ONLUS, il credito d'imposta è riconosciuto solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata. Pertanto, qualora l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto ad individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati che consentano una corretta imputazione delle spese.
Anche le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), considerando la forma giuridica e la natura commerciale delle stesse, possono fruire dei crediti d'imposta in esame in relazione all'attività complessivamente svolta e nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma.
In merito, si ricorda che, le SSD di cui all'art. 90 L. 289/2002, pur non perseguendo uno scopo di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dei soggetti passivi IRES, di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) TUIR.
Imprese costituite dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio 2019
Relativamente ai crediti d'imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022, ulteriore precisazione viene fornita per le imprese energivore e non energivore non ancora costituite alla data del 1° aprile 2019. In tal caso, infatti, vi è l'assenza dei dati relativi al parametro iniziale di riferimento, ossia del costo medio della componente energia elettrica del secondo trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al secondo trimestre 2022.
Ne consegue che, come chiarito dall'Agenzia nel nuovo documento di prassi, tale parametro si assume pari alla somma:
Per quanto riguarda, invece, il beneficio calcolato sulle spese sostenute nel quarto trimestre, le imprese non ancora costituite alla data del 1° luglio 2019, assumeranno come parametro iniziale la somma delle seguenti componenti:
Calcolo semplificato imprese non gasivore e non energivore
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas e quelle dotate di contatori con potenza pari o superiore a 16,5 kW, è stata prevista una modalità di calcolo semplificata della sussistenza delle condizioni di accesso al credito d'imposta, nonché dell'ammontare dello stesso. In particolare, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.
In merito, l'Agenzia delle Entrate precisano che, qualora l'operatore abbia cambiato fornitore e, quindi, non possa utilizzare la modalità di calcolo semplificata, non è pregiudicata la spettanza dei crediti d'imposta, nel rispetto dei presupposti normativamente previsti.
Le imprese beneficiarie, ai fini del calcolo, dovranno comunque considerare i punti di prelievo dell'energia elettrica e i punti di riconsegna del gas naturale ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati.
Immobili in locazione
L'Amministrazione Finanziaria sofferma la propria analisi anche sulla fattispecie in cui la fornitura dell'energia elettrica e del gas riguardi un immobile in locazione e le spese siano sostenute dall'impresa conduttrice, se pur il titolare dell'utenza è il locatore. In tal caso, i relativi crediti maturati, possono essere fruiti dall'impresa conduttrice (e non dal locatore) che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico. Tuttavia, l'Agenzia precisa che, per la fruizione dei crediti, il sostenimento delle spese dev'essere documentato dalle imprese beneficiarie con il possesso di copia delle fatture d'acquisto (intestate al locatore), delle fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore, del contratto di locazione dell'immobile o di altro atto che preveda espressamente l'imputazione analitica delle spese delle utenze in carico al conduttore dell'immobile, nonché di documentazione probatoria relativa all'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo.
Analoghe regole valgono anche nel caso in cui l'impresa conduttrice, nel trimestre di riferimento del 2019, non era intestataria delle fatture.
Ulteriori risposte |
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Caso |
Chiarimento |
Possesso di contatori di potenza pari o superiore a 4,5 e 16,5 kW |
Per le imprese non energivore, il possesso di un contatore di potenza disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 kW) in base al periodo considerato, non è necessario anche nei trimestri del 2019 e del 2022 di riferimento per la verifica dell’incremento del costo del 30 per cento della componente energia. Il possesso è un requisito di accesso al beneficio fiscale in esame, esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del credito d’imposta. |
Fatture con consumi in trimestri differenti |
Nel caso in cui la fattura di dettaglio con competenza il mese X indichi unitariamente la materia (energia elettrica o gas naturale) consumata anche nel mese Y rientrante nel trimestre successivo, il contribuente è tenuto a determinare la spesa sostenuta relativa ai soli mesi rilevanti per il calcolo. Occorre, quindi, dividere il totale della spesa sostenuta per i giorni di riferimento e moltiplicare il costo ottenuto per i giorni di competenza. |
Imprese che acquistano GNL, GPL e gas uso autotrasporto |
Il credito d’imposta previsto per le imprese “gasivore” e “non gasivore” è correlato agli acquisti di gas naturale. Le norme di riferimento non indicano la specifica tipologia di gas naturale, pertanto, il beneficio spetta anche all’impresa che acquista GNL (Gas naturale liquido). Gli acquisti di GPL (gas di petrolio liquefatto), invece, non possono usufruire dell’agevolazione, considerando che, il GPL, sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come gas naturale. Il credito d’imposta per l’acquisto di gas ad uso autotrasporto spetta, altresì, oltre che alle imprese “gasivore” anche a quelle “non gasivore”, ad esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi. |
Fonte: Circ. AE 29 novembre 2022 n. 36/E
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