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giovedì 01/12/2022 • 06:00

Fisco DDL bilancio 2023

Diverse vie d’uscita dai giudizi in Cassazione

Il legislatore è ben conscio del sovraccarico di lavoro che ha la Corte di cassazione e cerca di porvi rimedio. Dapprima con l’art. 5 della legge n. 130 del 2022, che prevede una possibilità di definizione agevolata in scadenza il 16 gennaio 2023. Ora sta introducendo nella bozza della legge di bilancio, altre due ipotesi di definizione agevolata, da esercitare entro il 30 giugno 2023.

di Salvatore Muleo - Professore ordinario Università della Calabria e patrocinante in Cassazione

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  • Tempo di lettura 5 min.
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La definizione e conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Il problema del numero eccessivo delle cause pendenti dinanzi la Corte di cassazione è veramente al centro delle attenzioni del legislatore, in plurime norme, tanto da consentire differenti possibilità di definizione, peraltro non aventi esatta identità di presupposti applicativi. Anzitutto, con l'art. 5 L. 130/2022 è stata prevista la possibilità di definire controversie aventi determinati limiti dimensionali ed esiti dei gradi precedenti quanto meno alternati. Pur con tali delimitazioni, in virtù della formulazione adottata essa ha lo spettro d'intervento più ampio, giacché l'esclusione solo per le controversie di cui al sesto comma (concernenti anche risorse proprie tradizionali dell'UE, IVA all'importazione e somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato) comporta l'applicabilità anche alle controversie su rimborsi, secondo una condivisibile dottrina.  L'importo da versare - pari al cinque per cento nel caso di doppia conforme favorevole al contribuente ed al venti per cento nel caso di soccombenza anche parziale in uno dei gradi di merito, seppur sulla base del valore della controversia determinato ex art. 16 L. 289/2002 ed entro limiti dimensionali specifici  - non è rateizzabile. A questo si aggiungeranno a breve le previsioni contemplate nella bozza di bilancio 2023 in corso di approvazione, che riguardano però solo le controversie aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. In primo luogo, la generale “definizione agevolata delle controversie tributarie” (attualmente all'esame della Camera al n. 42 dell'articolato) prevede la definizione delle controversie anche pendenti dinanzi la Corte di cassazione mediante il pagamento delle sole imposte in caso di soccombenza totale del contribuente, oppure del quindici per cento di esse in caso di vittoria totale nel secondo grado (e del quindici per cento sulla parte vittoriosa nonché delle imposte sul resto, in caso di soccombenza parziale in secondo grado) o ancora del cinque per cento in caso di vittoria in entrambi i gradi di merito; importi rateizzabili fino a cinque anni se di importo superiore a mille euro. Ma poi, con tratto del tutto inatteso, è stata prevista (all'attuale art. 44 dell'articolato) la ben differente possibilità di definire le controversie in Cassazione per rinuncia agevolata in seguito ad accordo transattivo, con modalità diverse rispetto a quelle della precedente disposizione appena detta (sanzioni in misura di un diciottesimo, interessi, eventuali accessori ed il tutto senza dilazioni).

La novità sta, con tutta evidenza, nell'aver previsto con legge, per la prima volta, che tra contribuente e amministrazione finanziaria possa intervenire una transazione, in esito alla quale il contribuente deve pagare entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Il riferimento alla definizione transattiva compare per tre volte e quindi deve escludersi si tratti di un refuso. È una transazione rispetto alla quale la norma non indica limiti e parametri, lasciandola alla discrezionalità delle parti; e non indica nemmeno quale sia l'organo deputato, per la parte pubblica, a stipulare la transazione, pur potendosi intendere che sia la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'atto impugnato. La previsione della transazione è, come si è detto, totalmente nuova, essendosi sinora dubitato che in materia tributaria potesse immaginarsi una definizione dei rapporti caratterizzata dalle reciproche rinunzie, attesa la ben nota indisponibilità dell'obbligazione tributaria per via degli artt. 3 e 53 Cost. Difatti, non a caso le norme sull'accertamento con adesione e sulla conciliazione giudiziale, a far data dal D.Lgs. 218/97, hanno sempre evitato accuratamente anche solo di menzionare il termine “transazione”, per valorizzare invece la riconsiderazione della fattispecie imponibile alla luce degli apporti cognitivi prodotti dal contribuente nonché, per la conciliazione giudiziale, il giudizio prognostico sull'esito della controversia.

La transazione fiscale nel codice della crisi d'impresa aveva, tutto sommato, riguardato un ambito marginale ed un settore nel quale le logiche della liquidazione coattiva erano da sempre entrate in frizione con quelle tributarie. Il nuovo istituto costringerà a domandarsi nuovamente se una transazione in sede giudiziale sia ipotizzabile.

Peraltro, il nuovo istituto potrebbe esser visto anche come una sorta di estensione alla fase della cassazione della conciliazione agevolata prevista dall'articolo precedente (agevolata però maggiormente, atteso che permette la rateizzazione).

E difatti non è inserito a regime nelle regole del rito tributario, ma assoggettato allo stesso termine delle definizioni previste dalla bozza di legge di bilancio 2023.

Comunque sia, esso comporta nel tessuto degli accordi tra contribuente ed amministrazione finanziaria uno strappo che, anche se dovesse superare l'eventuale vaglio di costituzionalità, sarà difficile ricucire. E d'altronde è facile immaginare che la Corte di cassazione - per la quale nella norma non è previsto alcun potere di controllo, nemmeno di tipo notarile, ponendola in posizione di mera spettatrice delle decisioni delle parti - si porrà un simile problema solo se dall'atto di definizione transattiva emerga la rinuncia ad una pretesa in tema di imposte senza una rivisitazione degli elementi di fatto. È impossibile prevedere se l'obiettivo dell'alleggerimento del carico di lavoro dinanzi la Corte di cassazione sarà raggiunto. Di certo, una migliore formulazione delle norme d'imposta ed un più sereno rapporto con il contribuente gioverebbero a diminuire il numero dei processi.

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