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  • Tempo di lettura 5 min.

La definizione e conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Il problema del numero eccessivo delle cause pendenti dinanzi la Corte di cassazione è veramente al centro delle attenzioni del legislatore, in plurime norme, tanto da consentire differenti possibilità di definizione, peraltro non aventi esatta identità di presupposti applicativi. Anzitutto, con l'art. 5 L. 130/2022 è stata prevista la possibilità di definire controversie aventi determinati limiti dimensionali ed esiti dei gradi precedenti quanto meno alternati. Pur con tali delimitazioni, in virtù della formulazione adottata essa ha lo spettro d'intervento più ampio, giacché l'esclusione solo per le controversie di cui al sesto comma (concernenti anche risorse proprie tradizionali dell'UE, IVA all'importazione e somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato) comporta l'applicabilità anche alle controversie su rimborsi, secondo una condivisibile dottrina.  L'importo da versare - pari al cinque per cento nel caso di doppia conforme favorevole al contribuente ed al venti per cento nel caso di soccombenza anche parziale in uno dei gradi di merito, seppur sulla base del valore della controversia determinato ex art. 16 L. 289/2002 ed entro limiti dimensionali specifici  - non è rateizzabile. A questo si aggiungeranno a breve le previsioni contemplate nella bozza di bilancio 2023 in corso di approvazi...

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