mercoledì 30/11/2022 • 15:27
Il Consiglio dei ministri ha approvato il Disegno di legge di bilancio 2023. Si attende ora l’approvazione definitiva del Parlamento. Il testo che prevede novità in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, riduzione della pressione fiscale e misure a sostegno del contribuente, contiene 174 articoli. Le principali misure fiscali sono schematizzate in una tabella operativa per una vista di insieme che aiuti il professionista ad orientarsi nelle numerose novità.
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Le tante novità fiscali contenute nel Disegno di legge di bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei ministri, riguardano: il credito d’imposta acquisto di energia elettrica e gas naturale, la riduzione dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili, l’introduzione della Flat tax, il differimento al 1° gennaio 2024 dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax, la proroga al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni per la prima abitazione, novità in tema di tassazione delle criptovalute, l’innalzamento del tetto all’utilizzo del denaro contante a € 5.000, l’obbligo di pagamento con POS per commercianti e professionisti a partire da importi superiori a € 60. Si riportano in tabella le principali novità fiscali contenute nel testo.
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
Art. |
Argomento |
Sintesi |
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2 |
Credito d’imposta acquisto di energia elettrica e gas naturale |
Anche per il primo trimestre 2023, sono riconosciuti i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel corso del 2022. |
4 |
Riduzione IVA gas |
È ridotta al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili, per un periodo di 3 mesi (gennaio - marzo 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo. |
11 |
Credito carburanti attività agricola e pesca |
Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. |
Riduzione pressione fiscale
Art. | Argomento | Sintesi |
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12 |
Regime forfettario |
Dal 2023 è innalzato da € 65.000 a € 85.000 il limite di ricavi o compensi, che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. |
13 |
Flat tax incrementale |
È introdotta la flat tax incrementale opzionale ai fini IRPEF per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo. Limitatamente al 2023 è assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con una imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato nel 2020, 2021 e 2022. |
14 |
Detassazione mance |
Ai lavoratori dipendenti privati impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, con reddito dell’anno precedente non superiore a € 50.000, è introdotta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5% sulle mance ricevute, entro il limite del 25% dell’ammontare del reddito percepito nell’anno. |
15 |
Imposta sostitutiva premi di produttività |
È prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. |
16 |
Differimento sugar e plastic tax |
È differita al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax). |
17 |
Tampon tax e altre novità IVA |
Tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, sono assoggettati ad IVA del 5%. È prevista, inoltre, la riduzione dell’IVA dalle aliquote attualmente vigenti al 5% per i prodotti della prima infanzia, come latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari a base di farine); seggiolini auto; pannolini. |
18 |
Acquisti prima casa |
Le agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore a € 40.000, sono prorogate al 31 dicembre 2023. |
19 |
Imposta sostitutiva AVS-LPP Svizzera |
Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota del 5%. |
20 |
Proroga esenzione redditi dominicali e agrari |
È prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). |
21 |
Esenzione IMU immobili occupati |
È introdotta una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell’immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di cui all’art. 614 c. 2 c.p. (violazione di domicilio) e all’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l’immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. |
Disposizioni in materia di entrate
Art. | Argomento | Sintesi |
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22 |
Indeducibilità costi da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali |
Sono aggiunti alcuni commi all’art. 110 DPR 917/86 al fine di garantire il rispetto, da parte dell’Italia, dell’impegno politico assunto da tutti gli Stati membri nell’ambito dei lavori del Consiglio Ecofin nel 2019, in materia di tassazione del reddito d’impresa e viene prevista l’indeducibilità dei costi sostenuti verso soggetti ubicati in Paesi con giurisdizioni fiscali di favore. |
23 |
Imposta sostitutiva riserve di utili |
È previsto il regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. |
24 |
Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri |
Sono redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, ivi imponibili, le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall’alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all’estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano. |
25 |
Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione imprenditore individuale |
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono eseguire l’assegnazione, a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci al 30 settembre 2022 o che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, in forza di titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2022. |
26 |
Rivalutazione terreni e partecipazioni |
Oltre, alla riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2023, si prevede la possibilità di rideterminare anche il valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Aliquota al 14%. |
27 |
Affrancamento OICR |
È prevista la facoltà di sostituire, previo pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 14%, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. |
29 |
Accise |
Dal 1° gennaio 2023 si prevede un differente sistema di tassazione delle sigarette. L’ammontare dell’accisa è costituito dalla somma di: a) un importo fisso per unità di prodotto, determinato, per il 2023, in € 36,00 per 1.000 sigarette, per il 2024 in € 36,50 per 1.000 sigarette e, dal 2025, in € 37,00 per 1.000 sigarette; b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico. |
31-35 |
Tassazione criptovalute |
Si prevede che vadano inquadrate tra le attività finanziarie (non valute estere) e quindi:
|
36 |
Attribuzione e operatività delle partite IVA |
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle azioni di contrasto all’evasione ed alle frodi, può implementare le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l’utilizzo di nuove partite IVA, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali. |
37 |
Vendite tramite piattaforme digitali |
Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del MEF, esistenti in Italia, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo, deve trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. |
Misure di sostegno a favore dei contribuenti
Art. | Argomento | Sintesi |
---|---|---|
38 |
Definizione agevolata controllo automatico dichiarazioni |
I debiti emergenti dalle comunicazioni d’irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. |
39 |
Regolarizzazione irregolarità formali |
Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da eseguire in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. |
40 |
Ravvedimento speciale |
Si introduce una regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Riduzione sanzioni a 1/18 del minimo. |
41 |
Definizione agevolata accertamento |
È prevista la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023. Definizione estesa anche ai verbali di constatazione oggetto di accertamento con adesione. Riduzione sanzioni a 1/18 del minimo. |
42 |
Definizione agevolata controversie tributarie |
È possibile definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della norma, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Riduzione calibrata sugli esiti dei giudizi intermedi. |
43 |
Conciliazione agevolata controversie tributarie |
È introdotta una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione “fuori udienza”. |
44 |
Rinuncia agevolata giudizi Cassazione |
In alternativa alle definizioni delle liti disciplinate dagli articoli precedenti, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, è prevista un’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione e l’avvio di una fase transattiva con il fisco volta al raggiungimento di una definizione della lite. |
45 |
Regolarizzazione omessi pagamenti |
In relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. |
46 |
Stralcio cartelle |
Sono annullati automaticamente tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. |
47 |
Definizione agevolata carichi |
È prevede la facoltà, per il debitore, di fruire di una nuova forma di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti con il pagamento del solo capitale. |
48 |
Comunicazioni di inesigibilità |
Le comunicazioni di inesigibilità per le quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022 sono presentate, per i ruoli consegnati: - dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028; - dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029; - dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030; - dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031; - nel 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032. |
Altre misure fiscali
Art. | Argomento | Sintesi |
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49 |
Modifiche art. 162 TUIR |
La norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione domestica, al fine di rendere certa. Si considera indipendente dal veicolo di investimento non residente il soggetto (residente o non anche operante tramite propria stabile organizzazione in Italia), che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette/indirette, ed anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati ed incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti. |
50 |
Potenziamento AF |
L’Agenzia delle entrate, nel biennio 2023-2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell’Area dei Funzionari del vigente sistema di classificazione del C.C.N.L. 2019-2021. |
51 |
Ulteriori disposizioni fiscali |
Si prevede l’aumento allo 0,5% dell’aliquota di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione. |
Misure per favorire la crescita e gli investimenti
Art. | Argomento | Sintesi |
---|---|---|
69 |
Mezzi di pagamento |
Si prevede l’innalzamento del tetto all’utilizzo del denaro contante che da 1.000 euro viene innalzato a 5.000 euro. Quanto al pagamento con POS, è previsto l’obbligo per commercianti e professionisti a partire da importi superiori a 60 euro. |
73 |
Proroga credito spese di consulenza quotazione delle PMI |
È prevista la proroga al 31 dicembre 2023 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, disponendo, a tal riguardo, l’integrazione dello stanziamento per il 2023, portandolo a 10 milioni di euro in luogo degli attuali 5 milioni di euro, nonché disponendo un nuovo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2024. |
Turismo, sport, cultura e informazione
Art. | Argomento | Sintesi |
---|---|---|
103 |
Aiuti di Stato |
Sono previste delle modifiche allo scopo di agevolare il recupero e la restituzione delle agevolazioni ricevute in eccesso dagli operatori economici e contenute nelle misure di sostegno notificate dal Ministero del Turismo e per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 Aiuti di importo limitato della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863. |
107 |
Sport |
Per il 2023 è prorogato il credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. |
Misure in materia ambientale
Art. | Argomento | Sintesi |
---|---|---|
124 |
Credito d’imposta acquisto materiali riciclati |
Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, è previsto un credito d’imposta pari 36%. |
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