giovedì 01/12/2022 • 06:00
L’art. 34 della bozza della Legge di Bilancio 2023 permette di “regolarizzare” le cripto attività sanando il passato. Il costo della Voluntary non è modesto e comporta la perdita dell’anonimato. Il successo della regolarizzazione tra i possessori di cripto assets dipenderà anche dalle modalità applicative che saranno scelte dall’Agenzia delle Entrate.
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Con la bozza della Legge di Bilancio 2023 (artt. 31 e 32) l'Italia introduce per la prima volta una disciplina fiscale che regola le cripto attività. Il Legislatore ha modificato gli artt. 67 e 68 TUIR e il D.Lgs. 461/97 prevedendo che le operazioni su cripto assets danno luogo a redditi diversi soggetti all'imposta sostitutiva del 26% (art. 31 c. 1 al c. 18). I successivi commi 19, 20 e 21 dello stesso art. 31 vanno a modificare il DL 167/90 introducendo l'obbligo di monitoraggio fiscale per le cripto-attività sia per gli intermediari che per i contribuenti. Sorgerà certamente un dibattito sulla natura dell'art. 31 TUIR: innovativa e quindi non retroattiva; oppure modificativa di obblighi già esistenti? Al riguardo l'Agenzia delle Entrate con le Risp. AE 24 novembre 2021 n. 788/E e Risp. AE 1° agosto 2022 n. 397/E aveva già affermato che le operazioni in criptovalute davano luogo a redditi diversi ex art. 67 c. 1 c-ter e che sussisteva l'obbligo di compilazione del Quadro RW. Tuttavia, la dottrina aveva contestato l'inesistenza di norme che legittimassero tali interpretazioni. È evidente che se l'obbligo per i contribuenti di compilare il Quadro RW è introdotto ex novo per il 202...
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