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  • Tempo di lettura 8 min.

Nella sentenza della Cassazione del 14 novembre 2022 n. 33492, la Suprema Corte ha dovuto motivare se la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo formalmente corretta, ma non del tutto veritiera, stanti alcune omissioni che ne distorcevano de facto il senso complessivo, fosse da ritenersi “omessa” o meno.

Il caso affrontato dalla Cassazione

La fattispecie al vaglio della Cassazione attiene all'invio da parte di una società a tutti i dipendenti della comunicazione di inizio della procedura di licenziamento collettivo (artt. 4 e 24 L. 223/91), inserendo come finalità della procedura “crisi aziendale”.

Circa 30 giorni dopo, è stato sottoscritto un verbale di accordo sindacale in cui si dava atto delle intenzioni dell'azienda di risolvere la totalità dei rapporti di lavoro in seguito alla prevista cessazione delle attività di produzione.

Una tale operazione, per la natura e la portata della stessa, annullava qualunque necessità di stilare una graduatoria di fuoriuscita e pertanto, in seguito, la medesima società procedeva a inviare a tutti i dipendenti le rispettive lettere di licenziamento. Tutte tali lettere sono state impugnate sulla base del fatto che, appena 15 giorni dopo l'invio delle stesse, risultava essere stata costituita una società adibita a svolgere le medesime attività cui era deputa...

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