venerdì 02/12/2022 • 06:00
Negli appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, continua a trovare applicazione l'art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/2003 in materia di responsabilità solidale negli appalti. È quanto chiarito dal Ministero del lavoro con la risposta ad Interpello n. 1 del 17 ottobre 2022.
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La responsabilità solidale fra committente ed appaltatore prevista dall'art. 29 comma 2 del decreto Biagi in materia di appalti resta applicabile anche nelle “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” disciplinate dall'art. 1677-bis del codice civile. Lo chiarisce il Ministero del lavoro con la risposta ad Interpello n. 1 del 17 ottobre 2022. La Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose La legge di bilancio per l'anno 2022 all'art. 1, comma 819, L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto nel codice civile il nuovo art. 1677-bis rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, successivamente sostituito dall'art. 37-bis D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella l. 29 giugno 2022, n. 79. La norma codicistica riconduce alla disciplina del contratto di trasporto - in quanto compatibile - l'ipotesi in cui un appalto abbia ad oggetto congiuntamente la prestazione di due o più servizi di logistica relativi sia alle attività di: - ricezione, - trasformazione, - deposito, - custodia, - spedizione, - trasferimento - e distribuzione di beni di un altro soggetto, che a quelle di trasferimento di cos...
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