Il testo bollinato della bozza della Legge di Bilancio 2023 prevede l'introduzione nel nuovo articolo 14-bis al DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019, il quale definisce una nuova forma di pensionamento anticipato cd. “flessibile” e valida sperimentalmente per il 2023. La nuova misura ripercorre quanto già previsto per Quota 100 e Quota 102, con l'introduzione, però, di un tetto all'importo lordo mensile dell'assegno che non potrà superare circa 2.820 euro, vale a dire 5 volte il trattamento minimo vigente. Questa misura rappresenta probabilmente un “ponte” verso la futura introduzione di Quota 41 (pensionamento con 41 di contribuzione a prescindere dall'età), richiesta da vari attori politici.
Requisiti di accesso
La “pensione anticipata flessibile”, detta anche Quota 103, prevede, in favore dei lavoratori dipendenti, del settore privato e del pubblico impiego, autonomi e parasubordinati la possibilità di diventare titolari di assegno pensionistico al raggiungimento di almeno 62 anni di età e almeno 41 anni di contributi entro 31 dicembre 2023, data di conclusione del periodo di sperimentazione della nuova misura.
Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, coloro che risultino iscritti a due o più gestioni previdenziali e non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle medesime, hanno la faco...
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