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  • Bonus edilizi

martedì 29/11/2022 • 12:20

Fisco Scadenze

Bonus edilizi 2021: entro il 30 novembre 2022 la remissione in bonis

I contribuenti che entro il 29 aprile 2022 non hanno inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, possono avvalersi della remissione in bonis che consente di effettuare l’adempimento entro il 30 novembre 2022.

a cura di

redazione Memento

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Con la circolare del 6 ottobre 2022 n. 33/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle modifiche alla disciplina delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, inclusa la possibilità di regolarizzare le omissioni o gli errori nell'indicazione dei dati, introdotte dal decreto Aiuti bis.

Nel dettaglio, i contribuenti che entro il 29 aprile 2022 non hanno inviato all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, possono avvalersi della remissione in bonis che consente di effettuare l'adempimento entro il 30 novembre 2022, tramite il versamento di un importo equivalente alla misura minima della sanzione pari a 250 euro.

La remissione in bonis, di cui all'art. 2 c. 1 DL 16/2012, prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione di cui all'art. 11 c. 1 D.Lgs. 471/97.

Pertanto, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la comunicazione va trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

La trasmissione della nuova comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all'Agenzia delle Entrate l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

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