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  • Tempo di lettura 9 min.

Con dicembre molti datori di lavoro sono chiamati a corrispondere ai propri lavoratori subordinati una mensilità aggiuntiva in occasione delle festività natalizie (la c.d. tredicesima mensilità o gratifica natalizia).

La tredicesima costituisce una mensilità aggiuntiva rispetto a quelle normalmente spettanti ai lavoratori e, nel rispetto della prestazione lavorativa svolta, rientra nel concetto di retribuzione differita, in quanto viene in genere corrisposta in un momento successivo a quello di competenza cui la stessa si riferisce.

I contratti collettivi rivestono un ruolo fondamentale nella disciplina e gestione della gratifica natalizia in quanto disciplinano la retribuzione utile alla sua determinazione stabilendo i criteri da prendere a riferimento (computo, maturazione, termini per la corresponsione).

Aspetti generali

Introdotta per la prima volta nel 1937 attraverso il CCNL per gli impiegati dell'industria, la tredicesima mensilità va erogata, indistintamente, a tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato e a tempo determinato assunti con qualsiasi tipologia contrattuale.

È una retribuzione differita che vede la sua maturazione mensilmente, a decorrere dall'inizio dell'anno, ma viene solitamente erogata una sola volta, in dicembre, permettendo al lavoratore di godere di una maggiore di...

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