sabato 03/12/2022 • 06:00
Con dicembre molti datori di lavoro sono chiamati a corrispondere ai propri lavoratori subordinati una mensilità aggiuntiva in occasione delle festività natalizie (la c.d. tredicesima mensilità o gratifica natalizia). Nel contributo si analizzano le modalità di calcolo della tredicesima, il periodo di maturazione e il trattamento fiscale.
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Con dicembre molti datori di lavoro sono chiamati a corrispondere ai propri lavoratori subordinati una mensilità aggiuntiva in occasione delle festività natalizie (la c.d. tredicesima mensilità o gratifica natalizia).
La tredicesima costituisce una mensilità aggiuntiva rispetto a quelle normalmente spettanti ai lavoratori e, nel rispetto della prestazione lavorativa svolta, rientra nel concetto di retribuzione differita, in quanto viene in genere corrisposta in un momento successivo a quello di competenza cui la stessa si riferisce.
I contratti collettivi rivestono un ruolo fondamentale nella disciplina e gestione della gratifica natalizia in quanto disciplinano la retribuzione utile alla sua determinazione stabilendo i criteri da prendere a riferimento (computo, maturazione, termini per la corresponsione).
Aspetti generali
Introdotta per la prima volta nel 1937 attraverso il CCNL per gli impiegati dell'industria, la tredicesima mensilità va erogata, indistintamente, a tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato e a tempo determinato assunti con qualsiasi tipologia contrattuale.
È una retribuzione differita che vede la sua maturazione mensilmente, a decor
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