martedì 29/11/2022 • 11:48
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 novembre 2022 n. 238, sancisce la legittimità costituzionale dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per ingegneri e architetti che, pur essendo iscritti agli albi professionali, non possono iscriversi alla cassa previdenziale perché svolgono anche un’altra attività lavorativa.
redazione Memento
La Corte Costituzionale ribadisce la legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un'altra attività lavorativa e sono, dunque, iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria. La normativa oggetto del vaglio della Corte Le norme che vengono sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale da parte del giudice del lavoro di Rieti sono due: l'art. 2, c. 26, L. 335/95 che prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; l'art. 18, c. 12, DL 98/2011 conv. in L. 111/2011 che dispone che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, che sono pertanto tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione separata INPS, sono quelli che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali istituiti per le diverse categorie professionali. Il parere del giudice del lavoro Secondo il giudice rimettente il legislatore avrebbe dovuto realizzare anche per i lavoratori autonomi non iscritti ad albi professionali la piena copertura previdenziale all'interno della propria categoria professionale, mentre la diversa soluzione di sottoporli all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS comporta l'effetto di comprimere l'autonomia regolamentare e statutaria delle casse previdenziali private. La sentenza della Corte Costituzionale Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l'iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi. Il meccanismo introdotto dalla norma sulla Gestione separata è fondato (al pari di quello che regola il versamento del contributo soggettivo alle casse professionali) sul principio di graduazione dell'obbligo contributivo del professionista, la cui entità si incrementa in proporzione al reddito tratto dall'attività professionale. Il legislatore, con l'introduzione dell'istituto, non ha fissato un rigido riparto di competenze tra la Gestione separata e le casse professionali, ma piuttosto ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione della Gestione separata, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale. Alla luce delle osservazioni appena esposte, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Fonte: Corte Cost. 28 novembre 2022 n. 238
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Mario Cassaro
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