Il testo bollinato del disegno di legge di Bilancio 2023 interviene a modificare il regime forfetario di cui al comma 54 L. 190/2014 con due rilevanti novità: la prima relativa al limite/soglia dei ricavi/compensi per l'accesso/permanenza nel regime sostitutivo mentre la seconda si riferisce al limite di ricavi/compensi al di sopra del quale cessa immediatamente il regime.
Nuovo limite di ricavi e compensi per accesso e permanenza
L'art. 12 del testo bollinato del ddl innalza da € 65.000 a € 85.000 il limite di ricavi o compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime stesso: tale nuovo limite/soglia di € 85.000 si applica a partire dal periodo d'imposta 2023 e, quindi, nel 2023 i contribuenti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato detta soglia potranno accedere al regime forfetario. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito nella Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E che si computano nel limite anche i compensi derivanti dalla cessione del diritto d'autore (art. 53 c. 2 lett. b) TUIR), qualora siano correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo: sono, invece, esclusi dal limite i componenti positivi da “adeguamento” agli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 1 c. 55 lett. a) L. 190/2014), i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR e le somme percepite a titolo di indennità di maternità. L'innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a € 85.000 per l'accesso al regime di franchigia IVA “sfrutta” quanto previsto della Dir. 2020/285/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese che si applica a partire dal 1° gennaio 2025: nel dettaglio, la citata direttiva prevede che gli Stati possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con volume di ricavi e compensi non superiore a € 85.000. Tuttavia, l'entrata in vigore delle disposizioni della citata direttiva decorre dal 2025 e in attesa del recepimento della citata direttiva, l'innalzamento della soglia fino a € 85.000, è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee richiesta presentata il 4 novembre scorso.
Nuovo limite di ricavi e compensi per la cessazione immediata del regime sostitutivo
Si rammenta che la stessa direttiva UE prevede che se nel corso dell'anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d'affari di € 100.000 il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento: la lettera b) del comma 1 dell'art. 12 del testo bollinato in commento modifica, altresì, il comma 71 della L. 190/2014 per prevedere l'ipotesi di cessazione (immediata) del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a € 100.000; per espressa previsione normativa, è dovuta l'IVA relativa a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di € 100.000, il reddito è determinato con le modalità ordinarie. Pertanto, in conseguenza delle modifiche apportate e fermi restando tutti gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime:
in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra € 85.000 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a € 100.000 il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso.
La legislazione vigente prevede, nella sostanza, che in caso di superamento della soglia di ricavi o compensi la cessazione del regime avvenga nell'annualità successiva: si rammenta che nella disciplina vigente, chi si è avvalso del regime agevolato forfetario in un determinato periodo di imposta (ad esempio il 2022), perché in quello precedente (ad esempio 2021) non ha superato il tetto massimo di ricavi o compensi stabiliti, può assoggettare l'intero reddito di impresa o lavoro autonomo forfetariamente determinato all'imposta sostitutiva del 15% pure in presenza di ricavi o compensi di centinaia di migliaia di euro senza per questo dover perdere i benefici del regime per quel periodo d'imposta: l'uscita dal regime agevolato avverrà solamente dall'anno successivo.
Esempio normativa vigente Ricavi 2021: € 60.000 accesso al regime forfetario dal 2022 Ricavi 2022: € 600.000 permanenza nel regime forfetario per il 2022 e fuoriuscita dal regime dal 2023 Diversamente, il disegno di Legge di Bilancio 2023 stabilisce la cessazione immediata degli effetti del regime forfetario a decorrere dal momento in cui il limite/soglia di € 100.000 di ricavi/compensi viene superato con l'obbligo di assoggettare alla disciplina dell'IVA le operazioni effettuate dopo tale data.
Esempio normativa futura Ricavi 2022: € 80.000 accesso al regime forfetario dal 2023 Ricavi 2023: € 600.000 fuoriuscita dal regime dal 2023 al superamento del limite di € 100.000 e assoggettamento a IVA secondo le regole ordinarie delle operazioni effettuate successivamente al superamento del limite.
Flat tax incrementale opzionale
La disposizione contenuta nell'art. 13 del testo bollinato introduce la flat tax incrementale opzionale ai fini IRPEF per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo: l'applicazione della tassazione agevolata presuppone il conseguimento per il periodo d'imposta 2023 di un reddito, d'impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che non aderiscono al regime forfetario sopra commentato possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'art. 11 TUIR, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a € 40.000, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. Detto in altri termini, la base imponibile assoggettabile a tassazione agevolata nella misura del 15% è costituita dall'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. La base imponibile agevolata non può comunque superare l'ammontare di € 40.000 e l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetto ad IRPEF secondo i criteri ordinari. È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, che resta assoggettata regolarmente all'IRPEF. La decurtazione del “5 per cento di quest'ultimo ammontare” è definita nel comunicato stampa del Consiglio di Ministri dello scorso 22 novembre come una franchigia da applicare al reddito più elevato conseguito nel triennio.
Esempio
Agente e rappresentante di commercio con reddito 2023 pari a € 140.000 e reddito più elevato del triennio precedente (ad esempio periodo 2021) pari a € 100.000.
La decurtazione è pari al 5% di € 100.000 e, quindi pari a € 5.000, mentre la differenza è pari a € 35.000 e l'imposta sostitutiva ammonta a € 5.250. Sulla restante quota di reddito (€ 105.000) si applica l'IRPEF secondo le regole ordinarie. Viene, inoltre, stabilito che di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali: infatti, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni della flat tax incrementale: in sintesi, ai fini dell'acconto IRPEF e delle addizionali per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni agevolative.