lunedì 05/12/2022 • 06:00
La conclusione del contratto di subappalto in forma orale non osta all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile per il motivo che a tale contratto si applica la c.d. forma libera propria della disciplina dell’appalto. Lo ha stabilito la Cassazione n. 33702.
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Per l'Agenzia delle Entrate non può applicarsi il reverse charge ad un contratto di subappalto se questo è concluso oralmente siccome, secondo la tesi dell'Ufficio, è richiesto necessariamente che il subappalto venga redatto per iscritto. Ma la Cassazione, ancorandosi a principi di diritto civile, ha invertito la rotta. Infatti se l'appalto, da cui deriva il subappalto, è un contratto c.d. “a forma libera”, ossia può essere stipulato sia per iscritto ma anche oralmente, tale disciplina sarà così estesa anche al subappalto. Da ciò ne deriva quindi che un subappalto stipulato solo oralmente sarà valido ed efficace e potrà beneficiare del meccanismo dell'inversione contabile. Si applica il reverse charge al sub-appalto? Partendo dal dato puramente normativo, il meccanismo del reverse charge, o inversione contabile, incardinato nell'art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72, è applicabile alle prestazioni di servizi, compresa quella di manodopera, “rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore…”. L'applicazione del reve...
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