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martedì 29/11/2022 • 07:00

Lavoro Fringe Benefit

Assonime ripercorre le modifiche ai fringe benefit

Assonime pubblica la circolare N. 29 del 28 novembre 2022 sulle misure fiscali per il welfare aziendale che commenta le modifiche apportate dal Decreto Aiuti-Bis e Decreto Aiuti-Quater che hanno modificato il comma 3 dell'articolo 51 del Tuir. La circolare ripercorre le modifiche ai benefit, dalle perplessità iniziali sino ai chiarimenti normativi.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Assonime, Associazione fra le aziende italiane per azioni, ha offerto un commento all'Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Aiuti-bis) e all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd Aiuti-quater) anche alla luce della Circolare dell'Agenzia delle entrate 4 novembre 2022, n. 35/E.

La circolare, che cita, come fatto dall'Agenzia delle Entrate, anche questo caso il welfare aziendale tratta però l'estensione applicative dei benefit previsti dal comma 3 dell'articolo 51 del Tuir andando a ripercorrere le perplessità normative.

Le modifiche normative

La norma, come è noto ha modificato:

a) l'ammontare dei fringe benefit esenti, incrementato per il solo anno 2022 a 600 (e successivamente portato a 3000 euro per effetto delle modifiche recate all'art. 12 dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, sulle quali ci soffermeremo nel successivo par. 3);

b) la ricomprensione, nell'ambito dei possibili fringe benefits detassati, delle utenze domestiche del dipendente

Le perplessità sulla limitazione

Seppure l'Agenzia delle Entrate al par. 2.2 della circolare n. 35/E affermi abbastanza chiaramente che “dalla lettura della disposizione in esame, nonché delle relazioni illustrativa e tecnica … risulta evidente che la disciplina applicabile è quella dell'articolo 51, comma 3, del TUIR e che la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, così come descritta nelle suddette relazioni, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.” Assonime riprende i dubbi sulla prima interpretazione di prassi, che secondo invece l'Agenzia sarebbe confermata dalla circostanza che “nella citata relazione illustrativa … è chiarito che ‘con la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro” e nella relazione tecnica si ribadisce che, per la stima degli effetti della predetta disposizione, è stato ‘calcolato l'ammontare degli stessi (fringe benefit) innalzando per tutti i soggetti la soglia di esenzione.”

Nonostante tale interpretazione dell'Agenzia di riferimento, Assonime approfondisce il tema sottolineando a posteriori alcune perplessità già emerse; in particolare riprende la valutazione circa la natura dei 600 euro come franchigia o, viceversa, come sostiene l'Agenzia, come soglia all'eventuale superamento della quale ritorna la piena e totale imponibilità dei redditi in natura secondo il consolidato meccanismo previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51.

A supporto delle proprie perplessità vengono richiamate le formulazioni delle precedenti e temporanee misure di raddoppio degli importi della medesima esenzione introdotte per gli anni 2020 e 2021, oltre che la recente norma sul bonus carburante.

Secondo Assonime nelle nominate modifiche normative appariva del tutto evidente il richiamo integrale all'art. 51, comma 3, TUIR sia sotto per quanto concerne la valorizzazione che per il rispetto della soglia senza alcuna alterazione della disciplina stabilita dall'art. 51 del TUIR.

Continua la circolare a rimarcare che l'intervento normativo, secondo l'interpretazione adoperata operava “in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3” e con tale indicazione viene intesa una integrale sostituzione della norma e non una sola deroga alla misura.

Sembra chiaro come l'indicazione interpretativa, anche contro la circolare 35/E, voglia avvalorare in prima istanza (senza il successivo intervento del D.L. Aiuti-Quater) l'interpretazione dei 600 euro come franchigia.

La soluzione normativa

I dubbi interpretativi però, trovano soluzione non solo nella prassi operativa offerta dall'Agenzia delle Entrate, ma anche, come detto, dall'intervento normativo operato dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n.176 del 2022.

Infatti appare oramai chiaro come la modifica all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 115 oltre ad innalzare la soglia esente a 3000 euro ha precisato che la deroga all'art. 51, comma 3, riguarda solo la “prima parte del terzo periodo”.

Con tale nuova formulazione non vi sono dubbi che il superamento di tale più elevata soglia conduce all'integrale tassazione dei fringe benefits, mantenendo quindi il disegno originario della soglia prevista dall'art. 51, comma 3, del TUIR. L'intervento normativo in maniera più puntuale, secondo Assonime, offre una “modificazione” della precedente formulazione e non una sua interpretazione autentica. L'innalzamento così ampio, in ogni caso, offre soluzioni accettabili per i soggetti che possono, alla luce dell'incerta interpretazione normativa, aver “splafonato” il precedente limite di 600 euro.

Il perimetro soggettivo

Ulteriori perplessità vengono sollevate in merito al profilo di applicazione soggettivo della misura, difatti, non si poteva normativamente ravvisare una chiara possibilità di estendere l'agevolazione ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La stessa estensione era stata espressamente esclusa, con riferimento al bonus carburante, dalla circolare n. 27/E dell'Agenzia delle entrate ma derivante dal dettato normativo circoscritto ai “titoli ceduti dai datori di lavoro provati ai lavoratori dipendenti”; mentre l'erogazione e l'esenzione dei fringe benefits è suscettibile di includere anche i titolari di redditi assimilati, come peraltro confermato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate confermando l'annessione anche di collaboratori ed equiparati (esempio amministratori di società non autonomi).

Il perimetro oggettivo

Vengono dal punto di vista oggettivo ricomprese le “somme erogate o rimborsate (...) per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”.

Tale aspetto assume carattere innovativo ricomprendendo le fattispecie del pagamento o del rimborso in denaro delle utenze domestiche del dipendente da parte del datore di lavoro.

Richiamando la Circolare Ade 35/3/2022 viene chiarito che per “utenze domestiche” devono intendersi quelle relative a qualsiasi immobile ad uso abitativo posseduto o detenuto, sulla base di un titolo idoneo (proprietà o altro diritto reale, ovvero detenzione a titolo di locazione o comodato d'uso) dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, “a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese” ricomprendendo quindi non solo la prima casa del dipendente.

La circolare dell'Agenzia delle entrate, commentata da Assonime, chiarisce che il datore di lavoro dovrà “alternativamente acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione che giustifichi la somma spesa e la sua inclusione nel limite dell'art. 51, comma 3, del TUIR oppure richiedere al dipendente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il lavoratore attesti il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche (tipo di utenza, fatture, importi pagati, data e modalità dei pagamenti e, se si tratta di fatture intestate a soggetti diversi dal dipendente, numero e intestatari delle fatture)”. Sul punto Assonime sottolinea la necessità di integrare l'autocertificazione con l'attestazione del titolo che documenta il possesso o la detenzione dell'immobile ed anche una dichiarazione di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di rimborso da altro datore di lavoro, evitando in tal modo che il beneficio venga goduto più volte in relazione alla stessa spesa.

Il periodo di riferimento potrà comprendere anche le fatture relative ai periodi antecedenti l'entrata in vigore della disciplina sempre riguardanti l'anno 2022, considerando percepiti nell'anno 2022 le somme che saranno erogate e/o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2023 anche per fatture 2023 riguardanti consumi relativi sempre all'anno 2022.

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Luca Furfaro

- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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