martedì 29/11/2022 • 07:00
Assonime pubblica la circolare N. 29 del 28 novembre 2022 sulle misure fiscali per il welfare aziendale che commenta le modifiche apportate dal Decreto Aiuti-Bis e Decreto Aiuti-Quater che hanno modificato il comma 3 dell'articolo 51 del Tuir. La circolare ripercorre le modifiche ai benefit, dalle perplessità iniziali sino ai chiarimenti normativi.
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Assonime, Associazione fra le aziende italiane per azioni, ha offerto un commento all'Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Aiuti-bis) e all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd Aiuti-quater) anche alla luce della Circolare dell'Agenzia delle entrate 4 novembre 2022, n. 35/E.
La circolare, che cita, come fatto dall'Agenzia delle Entrate, anche questo caso il welfare aziendale tratta però l'estensione applicative dei benefit previsti dal comma 3 dell'articolo 51 del Tuir andando a ripercorrere le perplessità normative.
Le modifiche normative
La norma, come è noto ha modificato:
a) l'ammontare dei fringe benefit esenti, incrementato per il solo anno 2022 a 600 (e successivamente portato a 3000 euro per effetto delle modifiche recate all'art. 12 dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022, sulle quali ci soffermeremo nel successivo par. 3);
b) la ricomprensione, nell'ambito dei possibili fringe benefits detassati, delle utenze domestiche del dipendente
Le perplessità sulla limitazione
Seppure l'Agenzia delle Entrate al par. 2.2 della circolare n. 35/E affermi abbastanza chiaramente che “dalla lettur
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