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martedì 29/11/2022 • 06:00

Contabilità I quesiti

Redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore

Pubblicata una nota del Ministero del Lavoro inerente le modalità di deposito delle informazioni relative alle raccolte fondi (RF) al RUNTS; in modo particolare, il Ministero si sofferma sull'inclusione dei relativi rendiconti nel bilancio.

a cura di

redazione Memento

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nota n. 17146, con la quale ha risposto ad alcuni quesiti inerenti la redazione ed il deposito dei bilanci da parte degli Enti del Terzo settore, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli recentemente iscritti al RUNTS.

A dare pubblicità alla nota del Ministero è anche il CNDCEC, con l'Inf. CNDCEC 28 novembre 2022 n. 112. “Gli iscritti all'albo – commenta il presidente Elbano de Nuccio - sono interessati direttamente alle problematiche concernenti la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore e il deposito dello stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio nazionale è fortemente interessato alle tematiche del Terzo settore, come dimostra anche la previsione di apposite Commissioni sulla materia al fine di approfondire gli argomenti di maggior interesse a livello professionale e fornire agli iscritti un'opportunità ed un supporto all'espletamento degli incarichi”.

Tra i quesiti che hanno trovato risposta da parte del Ministero, vi è il deposito delle relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti. In particolar modo, se l'obbligo di deposito del bilancio al RUNTS si debba considerare comprensivo della relazione dell'organo di controllo e del revisore contabile.

Secondo il Ministero, anche nel caso degli ETS, le relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, sono messe, unitamente ai bilanci, a disposizione dell'organo cui è demandata l'approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest'ultimo di formulare il proprio giudizio sull'operato dell'organo amministrativo. Costituiscono quindi, sotto il profilo sostanziale, documenti che, concorrendo alla formazione della volontà dell'organo competente ad approvare il bilancio, sono allegati al bilancio medesimo, venendo sovente richiamati nelle relative delibere di approvazione finale. Non possono quindi, pur non essendo parte integrante del bilancio, essere considerati documenti logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato , che l'ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione, limitando in tal modo la conoscibilità da parte dei terzi della situazione dell'ente, fine ultimo che il deposito al RUNTS intende perseguire.

Il Ministero ha inoltre fornito una precisazione in merito agli enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro, specificando come il bilancio degli enti del Terzo settore, in questo caso, possa essere redatto nella forma del rendiconto per cassa .

Nel caso di enti che hanno acquisito la personalità giuridica tramite l'iscrizione al RUNTS o ne disponevano già, tale modalità potrebbe comportare in capo agli organi responsabili (organo di amministrazione, organo di controllo ove presente) difficoltà peculiari in assenza di un bilancio redatto in forma economico-patrimoniale, nell'effettuazione del monitoraggio del patrimonio minimo. O ve dal monitoraggio del patrimonio emergesse una riduzione dello stesso sotto la soglia, gli amministratori e l'organo di controllo sarebbero tenuti a promuovere l'adozione delle delibere di ricostituzione, scioglimento, perdita di personalità giuridica, fusione. Quella di redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa, è una facoltà di cui gli amministratori possono ricorrere o alla quale possono rinunciare; nel primo caso, tuttavia ciò non può tradursi in un'attenuazione delle responsabilità connesse al loro ruolo.

FONTE: Inf. CNDCEC 28 novembre 2022 n. 112

FONTE: Nota Min Lav. n. 17146

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