lunedì 28/11/2022 • 12:18
Considerato che l’oggetto dell’investimento della società di cartolarizzazione immobiliare non è costituito da crediti di imprese target, i titoli emessi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13-bis c. 2-bis DL 124/2019. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 25 novembre 2022 n. 577.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 25 novembre 2022 n. 577, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare. Nel dettaglio, la Alfa Società di Investimento per Azioni a Capitale Fisso e Società Benefit (SICAF) è un organismo di investimento collettivo del risparmio alternativo (FIA) italiano, costituito sotto forma di società di investimento per azioni a capitale fisso, in forma chiusa, non riservato. Il patrimonio è gestito, senza avvalersi di un gestore esterno, in conformità alle politiche di investimento descritte nello Statuto e alle disposizioni normative tempo per tempo applicabili. L'istante intende qualificarsi come OICR PIR Alternativo, ai fini della applicazione da parte dei propri azionisti del relativo regime di esenzione. Al riguardo, l'istante precisa che lo Statuto contiene espressamente i limiti e i vincoli previsti dalla normativa fiscale sui PIR Alternativi. Tenuto conto che la SICAF intende investire il proprio patrimonio anche in strumenti finanziari emessi da società di cartolarizzazione immobiliare, chiede all'Agenzia delle Entrate se gli stessi possano rientrare tra gli investimenti qualificati di cui all'art. 13-bis c. 2-bis DL 124/2019 e, pertanto, inclusi nella quota obbligatoria. Considerato che l'oggetto dell'investimento della società di cartolarizzazione immobiliare non è costituito da crediti di imprese target, ma dai proventi derivanti dalla titolarità dei beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali immobiliari in capo alla medesima società di cartolarizzazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i titoli emessi da società di cartolarizzazione immobiliare, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13-bis c. 2-bis DL 124/2019 e, quindi, possano essere inclusi nella quota libera del 30% del valore complessivo del patrimonio investito nel PIR. Difatti, deve trattarsi di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (imprese target), in quanto la misura tende ad indirizzare gli investimenti verso le imprese di minori dimensioni. Fonte: Risp. AE 25 novembre 2022 n. 577
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