lunedì 28/11/2022 • 11:54
Dopo le ultime modifiche in materia di welfare aziendale introdotte dal c.d. Decreto aiuti quater l’attenzione degli addetti ai lavori è tutta su come cogliere le opportunità offerte dalla disciplina derogatoria alle ordinarie regole in materia di tassazione dei fringe benefit ma anche sui profili operativi in vista dei conguagli fiscali di fine anno.
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Le valutazioni vanno effettuate anche tempestivamente in quanto il novellato art. 12 DL 115/2022, convertito, con modificazioni, L. n. 142/2022, ha infatti innalzato a 3 mila euro la soglia entro la quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, possono godere dell'esenzione totale fiscale e contributiva, ma l'applicazione è limitata al solo periodo d'imposta 2022.
Tra le modifiche apportate dal legislatore, con l'art. 3 DL n. 176/2022, spicca anche quella che ha previsto la disciplina derogatoria all'ordinaria determinazione del reddito di lavoro dipendente esclusivamente a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR.
In buona sostanza, rimane applicabile la previsione secondo cui, qualora il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché dei rimborsi delle bollette delle utenze domestiche cui si applica l'articolo 12 in parola è superiore al limite di euro 3.000, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.
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Stefania Coiana
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