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lunedì 28/11/2022 • 11:54

Lavoro Fringe benefit

Come determinare il reddito di lavoro e operare i conguagli di fine anno

Dopo le ultime modifiche in materia di welfare aziendale introdotte dal c.d. Decreto aiuti quater l’attenzione degli addetti ai lavori è tutta su come cogliere le opportunità offerte dalla disciplina derogatoria alle ordinarie regole in materia di tassazione dei fringe benefit ma anche sui profili operativi in vista dei conguagli fiscali di fine anno.

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro e revisore legale

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Le valutazioni vanno effettuate anche tempestivamente in quanto il novellato art. 12 DL 115/2022, convertito, con modificazioni, L. n. 142/2022, ha infatti innalzato a 3 mila euro la soglia entro la quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, possono godere dell'esenzione totale fiscale e contributiva, ma l'applicazione è limitata al solo periodo d'imposta 2022.

Tra le modifiche apportate dal legislatore, con l'art. 3 DL n. 176/2022, spicca anche quella che ha previsto la disciplina derogatoria all'ordinaria determinazione del reddito di lavoro dipendente esclusivamente a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR.

In buona sostanza, rimane applicabile la previsione secondo cui, qualora il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché dei rimborsi delle bollette delle utenze domestiche cui si applica l'articolo 12 in parola è superiore al limite di euro 3.000, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.

Determinazione del reddito di lavoro dipendente

È quindi utile valutare l'impatto della disciplina contenuta all'art. 12 D.L. n. 115/2022 analizzando, sotto il profilo operativo, alcune casistiche ricorrenti nell'ambito del reddito di lavoro dipendente.

Non prima però di aver ricordato che l'ultima misura di welfare aziendale si aggiunge al cd. bonus carburanti previsto dall'art. 2 DL n. 21/2022, convertito, con modificazioni, L. n. 51/2022, che ha previsto, sempre limitatamente all'anno 2022, l'esenzione dell'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore ai sensi dell'art. 51, co 3, del TUIR.

Dunque, i sostituti d'imposta nel determinare il reddito di lavoro dipendente del periodo d'imposta 2022 dovranno tenere conto di quanto previsto anche dalle due disposizioni indicate e quindi dell'allargamento delle fasce di esenzione fiscale previste dal TUIR a euro 3.000 (in via ordinaria il limite è euro 258,23) alla possibilità di fruire dell'esenzione anche nel caso di rimborso direttamente al lavoratore delle spese sostenute dal lavoratore, seppure limitatamente alle bollette per utenze domestiche del servizio idrico, integrato, energia elettrica e del gas naturale.

È appena il caso di ricordare che si è fatto riferimento all'esenzione fiscale (rectius: non concorrono a formare il reddito) ma come è noto gli effetti riguardano anche l'imponibile contributivo per effetto dell'armonizzazione delle due basi imponibili previsto dall'art. 12 L. n. 153/1969.

Tornando all'art. 12 DL n. 115/2022, l'incremento dell'importo da euro 258,23 a euro 3.000 produce effetti su tutto il periodo d'imposta 2022 (in realtà fino al 12 gennaio 2023 per il noto principio di cassa allargato previsto dall'art. 51, co. 1, del TUIR).

Conguaglio fiscale di fine anno

Pertanto, i sostituti d'imposta in sede di conguaglio fiscale di fine anno (o di fine rapporto in caso di cessazione prima della fine del periodo d'imposta) tengono conto del trattamento fiscale anche per i valori dei beni ceduti e dei servizi prestati prima dell'entrata in vigore della norma.

Tali ipotesi riguardano le spese tipizzate dal legislatore, cioè quelle per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale ed il valore dei buoni carburante, nonché di tutti gli altri beni ceduti e servizi prestati riconducibili all'art. 51, co. 3, del TUIR.

Tra i casi riconducibili a tale norma anche quelli indicati al successivo comma 4, su tutti i fringe benefit relativi alla concessione: degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori; di prestiti; di fabbricati in locazione.

Quanto agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori, come è noto, ai fini della determinazione del valore normale da assoggettare a tassazione, si assume il 25%, 30%, 50% o 60% (a seconda dei valori di emissione di anidride dei veicoli) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate annualmente dall'ACI e pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Orbene, scorrendo i valori delle tabelle, in molti casi i valori indicati nelle tabelle non superano l'importo di euro 3.000, per cui i sostituti d'imposta possono tenere conto anche in sede di conguaglio fiscale dell'intero periodo d'imposta 2022.

Analogo trattamento riguarda evidentemente le altre ipotesi descritte.

Naturalmente, i sostituti d'imposta debbono tenere conto che tutti i valori riconducibili all'art. 51, co 3, TUIR, concorrono al raggiungimento del plafond di euro 3.000 ed in caso di superamento la tassazione riguardare l'intero importo e non solo la quota eccedente.

In buona sostanza, ove ad un lavoratore sia stato concesso in uso un autoveicolo il cui valore da assumere ai fini fiscali è pari a euro 2.900 ed il trattamento fiscale sia considerato esente in quanto rientrante nei limiti previsti, non potrà essere stato riconosciuto ad esempio un rimborso di euro 200 per il pagamento delle bollette per le utenze in quanto comporterebbe il superamento del plafond con le conseguenze indicate in precedenza.

Ove l'importo di euro 200 fosse riferito al valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dal datore di lavoro al lavoratore, l'importo potrebbe essere invece cumulato; come è stato chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/e del 14 luglio 2022, infatti, le soglie previste rispettivamente dall'art. 51, co 3, TUIR e dall'art. 2d.l. n. 21/2022, operano separatamente per cui le erogazioni riferite alle due discipline vanno conteggiate e monitorate in maniera distinta.

Welfare aziendale

Ai fini del finanziamento del welfare aziendale da parte del datore di lavoro va tenuto conto che si tratta di spese di lavoro dipendente riconducibili all'art. 95 TUIR a tutti gli effetti deducibili dal reddito d'impresa e da quello di lavoro autonomo che non soggiace ad alcuna limitazione in quanto non rientrante tra le ipotesi di liberalità previste dall'art. 100, co 1, TUIR (cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 27/e del 14/7/2022).

È utile altresì ricordare che la riconducibilità delle ipotesi di welfare aziendale all'art. 51, co 3, TUIR consente la fruizione dell'esenzione anche nel caso di riconoscimento del fringe benefit al singolo lavoratore.

Non è infatti necessario che il riconoscimento debba riguardare la generalità o a categorie di dipendenti come invece previsto in diverse ipotesi dell'art. 51, co 2, TUIR.

Inoltre, come ricordato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 35/e del 4 novembre 2022, le disposizioni sul welfare aziendale dell'art. 51, co. 3, TUIR riguardano i redditi di lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 51 TUIR.

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Stefania Coiana

- Consulente del lavoro in Cagliari

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