lunedì 28/11/2022 • 11:30
L’INPS, con Mess. 25 novembre 2022 n. 4270, ha fornito alcune precisazioni per la compilazione del flusso UniEmens relativamente allo sgravio contributivo dello 0,8% previsto, per il 2022, in favore dei lavoratori dipendenti, a causa di errori commessi da alcune aziende.
redazione Memento
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A causa di alcuni errori nella compilazione dei campi del flusso UniEmens relativo allo sgravio contributivo dello 0,8% previsto, per il 2022, in favore dei lavoratori dipendenti, l'INPS ha riscontrato anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative a denunce UniEmens per i mesi da gennaio a luglio 2022.
In particolare, con il Messaggio in commento, l'Istituto previdenziale indica che in tali denunce, nelle quali sono stati valorizzati i codici che prevedono l'indicazione dell'imponibile nell'elemento <IdentMotivoUtilizzo> di <InfoAggCausaliContrib> (in particolare i codici “L024” e “L026”), diverse aziende hanno esposto imponibili secondo formati non previsti.
Lo sgravio contributivo
La Legge di Bilancio per il 2022 (art. 1, c. 121, L. 234/2021) ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal1° gennaio al 31 dicembre 2022 che per i rapporti di lavoro dipendente (inclusi i rapporti di apprendistato ed esclusi i rapporti di lavoro domestico) è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore pari allo 0,8%, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Ciò a condizione che la retribuzione imponibile - parametrata su base mensile per 13 mensilità - non ecceda l'importo mensile di € 2.692, maggiorato del rateo di tredicesima; se il lavoratore, in un singolo mese, percepisce una retribuzione di importo superiore a € 2.692, per quel mese non avrà diritto al beneficio. In caso di erogazione dei ratei di tredicesima nei singoli mesi, è possibile accedere alla riduzione se l'importo dei ratei non supera, nel mese di erogazione, l'importo di € 224 (€ 2.692/12). Inoltre, se il rapporto di lavoro cessa prima di dicembre 2022, è possibile applicare la riduzione contributiva sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei non superi € 2.692. Nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infrannuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicate per € 224. Solo per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 (compresa la tredicesima o i relativi ratei), l'esonero è pari al 2% (art. 20 DL 115/2022 conv. in L. 142/2022). In relazione ai ratei della tredicesima, l'esonero è riconosciuto anche sui mesi di competenza da gennaio a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
L'intervento dell'INPS
L'INPS comunica che sono in corso i necessari interventi per la risoluzione del problema, tra i quali il ricalcolo dei DM e la rielaborazione automatica delle rettifiche, al fine di evitare, ove possibile, richieste di interventi da parte dei datori di lavoro e/o loro intermediari.
Si comunica, inoltre, che la gestione delle note di rettifica per le aziende alle quali è stato attribuito il codice di autorizzazione “4K” attualmente prevede il blocco:
Nei casi in cui l'attribuzione del codice di autorizzazione sia stato effettuato e risulti in anagrafica, ma lo stesso non risulti nella Nota di rettifica, è prevista una rielaborazione effettuata centralmente volta ad allineare le informazioni negli archivi di gestione.
Le note di rettifica emesse e notificate ad aziende aventi il codice di autorizzazione “4K” attualmente sono bloccate.
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