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I soggetti passivi non stabiliti nello Stato ma ivi identificati  sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica. Nel caso in esame, il rappresentante fiscale della società Istante potrà, quindi, fatturare la vendita di quadri elettrici al rappresentante fiscale della società extra­UE ''X'' mediante l'emissione di fattura non elettronica. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 25 novembre 2022 n. 575, con la quale ha fornito un chiarimento all'interpello posto da una società avente sede legale in un Paese extra­UE e identificata  in Italia.

Con riferimento all'ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia, l'Agenzia ha avuto modo di precisare che i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo dal 1° gennaio 2019 di emettere le fatture elettroniche via SdI per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale). Il medesimo adempimento non è previsto per il soggetto non residente il quale ''non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l'inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.''. 

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che ''l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti.''.

FONTE: Risp. AE 25 novembre 2022 n. 575.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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di

Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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