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sabato 26/11/2022 • 06:00

Fisco Agenzia delle Entrate

Regime di call–off stock e sostituzione dell'originario destinatario della merce

L'Agenzia delle Entrate  fornisce un chiarimento in merito all'ambito applicativo degli  accordi di call­-off stock (o consignment stock) con la Risp. AE 25 novembre 2022 n. 574.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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Nell'ambito di accordi di call off stock e di sostituzione dell'originario destinatario della merce, non deve esservi soluzione di continuità  tra la cessazione dell'accordo di call­off stock concluso con l'originario destinatario e la  stipulazione di un analogo accordo con il nuovo. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 25 novembre 2022 n. 574, con la quale è stato fornito un chiarimento in merito all'ambito applicativo degli accordi di call­off stock (o consignment stock), schema negoziale molto diffuso nella prassi commerciale, specie in ambito transfrontaliero.

Il Fisco ha chiarito che, a seguito  dell'entrata  in  vigore  del  regime  agevolativo, recepito  nell'ordinamento  dal  decreto  legislativo  5  novembre  2021  n.191  che  ha  introdotto,  tra  gli  altri,  gli  articoli  38­bis  e 41 bis  del  D.L.  n.  331/1993: 

a)  nessuna  cessione intracomunitaria e nessun acquisto intracomunitario si considerano realizzati  all'atto della spedizione o del trasporto dei beni in altro Stato membro;

b) si configura una cessione intracomunitaria non imponibile nello Stato membro di spedizione o trasporto  ed un acquisto intracomunitario imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni solo  nel momento in cui il destinatario acquisisce la proprietà dei beni ivi spediti o trasferiti.  

Oltre ai presupposti di carattere soggettivo (soggettività passiva del fornitore e  dell'acquirente), oggettivo  (necessità che l'identità del destinatario, identificato ai  fini  IVA nello Stato membro di trasferimento dei beni, sia nota al fornitore sin dall'inizio del spedizione/trasporto), il legislatore richiede che il fornitore non abbia stabilito la sede  della propria attività economica né disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

Il regime di call­-off stock è operante laddove le condizioni previste dalla norma siano cumulativamente soddisfatte al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al destinatario della cessione o, eventualmente, a un suo sostituto e tale trasferimento avvenga entro i dodici mesi successivi all'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione.

Nel caso in esame, secondo l'Agenzia, il regime di call­-off stock continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro.''

FONTE: Risp. AE 25 novembre 2022 n. 574.

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