sabato 26/11/2022 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in merito all'ambito applicativo degli accordi di call-off stock (o consignment stock) con la Risp. AE 25 novembre 2022 n. 574.
redazione Memento
Nell'ambito di accordi di call off stock e di sostituzione dell'originario destinatario della merce, non deve esservi soluzione di continuità tra la cessazione dell'accordo di calloff stock concluso con l'originario destinatario e la stipulazione di un analogo accordo con il nuovo. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 25 novembre 2022 n. 574, con la quale è stato fornito un chiarimento in merito all'ambito applicativo degli accordi di calloff stock (o consignment stock), schema negoziale molto diffuso nella prassi commerciale, specie in ambito transfrontaliero. Il Fisco ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore del regime agevolativo, recepito nell'ordinamento dal decreto legislativo 5 novembre 2021 n.191 che ha introdotto, tra gli altri, gli articoli 38bis e 41 bis del D.L. n. 331/1993: a) nessuna cessione intracomunitaria e nessun acquisto intracomunitario si considerano realizzati all'atto della spedizione o del trasporto dei beni in altro Stato membro; b) si configura una cessione intracomunitaria non imponibile nello Stato membro di spedizione o trasporto ed un acquisto intracomunitario imponibile nello Stato membro di arrivo dei beni solo nel momento in cui il destinatario acquisisce la proprietà dei beni ivi spediti o trasferiti. Oltre ai presupposti di carattere soggettivo (soggettività passiva del fornitore e dell'acquirente), oggettivo (necessità che l'identità del destinatario, identificato ai fini IVA nello Stato membro di trasferimento dei beni, sia nota al fornitore sin dall'inizio del spedizione/trasporto), il legislatore richiede che il fornitore non abbia stabilito la sede della propria attività economica né disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati. Il regime di call-off stock è operante laddove le condizioni previste dalla norma siano cumulativamente soddisfatte al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al destinatario della cessione o, eventualmente, a un suo sostituto e tale trasferimento avvenga entro i dodici mesi successivi all'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione. Nel caso in esame, secondo l'Agenzia, il regime di call-off stock continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro.'' FONTE: Risp. AE 25 novembre 2022 n. 574.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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