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La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 44378/2022, depositata il 23 novembre, ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il rigetto da parte del GIP della richiesta del PM di disporre il sequestro preventivo di un wallet contenente 30 bitcoin oggetto del reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.

In particolare, il Tribunale di Brescia aveva ritenuto insussistente il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria di cui all'art. 166 D.Lgs. 58/1998 (TUF), ritenendo che ai fini dell'accertamento della sua sussistenza fosse necessario stabilire attraverso ulteriori indagini, anche di natura tecnica, se la condotta addebitata all'imputato integrasse o meno la fattispecie della “offerta di servizio o attività di investimento” di cui all'art. 1, co. 5, TUF.

Sul punto la Suprema Corte osserva che la condotta contestata, oltre che alla menzionata fattispecie, avrebbe dovuto essere ricondotta anche all'attività c.d. ICO (Initial Coin Offering), acronimo che individua il meccanismo di finanziamento di una nuova iniziativa progettuale mediante criptovalute. Dalla lettura del documento informativo (White Paper) dell'incolpato, infatti, era facilmente rilevabile come il progetto venisse pubblicizzato come un'offerta di investimento, circostanza peraltro...

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