Nessuna violazione del principio di uguaglianza è rilevabile nelle norme che disciplinano il cumulo della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente: per questi, infatti, esiste un generale divieto di cumulo con il trattamento previdenziale anticipato.
È invece consentito il cumulo di “quota 100” con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro € 5.000 annui ma solo poiché questi, fino a tale limite, sono esenti da contribuzione.
Il caso di specie
Viene sollevata questione di legittimità costituzionale relativa alla pensione “quota 100” nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la cosiddetta “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente, qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di € 5.000 lordi annui.
Secondo il ricorrente la disposizione in oggetto avrebbe introdotto una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra il pensionato che svolga attività di lavoro autonomo occasionale, percependo compensi fino a € 5.000 lordi annui, e il pensionato che svolga attività di lavoro dipendente, con retribuzioni contenute entro il medesimo limite, poichè soltanto il primo conserva il diritto alla pensione nell'anno solare in cui ha conseguito il reddito da lavoro.
Sarebbe violato, inoltre, l'art. 38, c. 2, Cost., poiché, anche a fronte della percezione di redditi da lavoro di entità esigua, la decurtazione del trattamento pensionistico interverrebbe per l'intero anno solare.
Nel caso in esame, il soggetto ha maturato la pensione anticipata a far data dal 1° maggio 2019 e, successivamente, ha svolto prestazioni di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di disponibilità, percependo redditi per € 1.472,47.
La decisione della Corte: tipologia di pensione e….
La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità, ricorda che, con riferimento alla pensione di vecchiaia, non è di per sé illegittima la riduzione del trattamento pensionistico in caso di concorso con altra prestazione retribuita.
Questo ragionamento non è, però, proponibile per i trattamenti pensionistici di anzianità o anticipati, come quello in esame. Essi, infatti, prescindendo dall'età pensionabile, costituiscono un beneficio discrezionalmente concesso dal legislatore che ben può essere limitato al solo caso di cessazione effettiva dell'attività lavorativa, con la conseguenza che sono state ritenute costituzionalmente legittime le normative che prevedono il divieto assoluto di cumulo delle pensioni di anzianità con il reddito da lavoro dipendente.
….la tipologia di prestazione lavorativa svolta
Passando all'analisi della tipologia di prestazione lavorativa svolta dal pensionato, la Corte precisa che non sarebbe in discussione il sistema contributivo cui assoggettare la prestazione lavorativa svolta dal pensionato, quanto piuttosto le conseguenze che tale attività produce sulla spettanza del trattamento pensionistico nell'anno di percezione dei redditi da lavoro.
Il pensionato ricorrente ha svolto prestazioni nell'ambito di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità a rispondere alle chiamate, rapporto di lavoro che sarebbe di dubbia assimilazione con il lavoro subordinato.
La diversità strutturale tra le due tipologie di lavoro rileverebbe anche sul piano del trattamento retributivo, che per il lavoro dipendente comporta il versamento obbligatorio dei contributi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il reddito da lavoro autonomo occasionale è, invece, esente dall'obbligo contributivo fino all'importo di € 5.000 lordi annui.
Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di € 5.000 lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello, come il caso di specie, che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro.
La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei € 5.000 lordi annui.
La questione di legittimità viene respinta
Per le ragioni sopra esposte, la Corte Costituzionale decide di respingere la questione di legittimità proposta, dichiarandolo non fondata.
Fonte: C.Cost. 24 novembre 2022 n. 234