venerdì 25/11/2022 • 16:19
Il 30 novembre scadrà il termine per l'invio dell'autodichiarazione che le imprese che abbiano fruito di aiuti di Stato debbono dichiarare. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle FAQ chiarendo come individuare quando un aiuto è a disposizione del contribuente e quali sono le modalità di scomputo degli aiuti che superano i massimali.
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Entro il 30 novembre le imprese che abbiano fruito di aiuti di Stato dovranno compilare la relativa autodichiarazione.
Sull'argomento si rammenta che, da ultimo, è stato pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 398976 del 25 ottobre scorso, il quale ha introdotto una casella “ES” la quale, se barrata, esonererebbe dalla compilazione del Quadro A, con la conseguenza che i contribuenti non dovrebbero indicare l'elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.
La casella “ES” dovrà essere compilata se ricorrano le seguenti condizioni:
Al fine di facilitare i contribuenti nella compilazione dell'autodichiarazione, l'Agenzia delle entratre ha diramato delle FAQ, aggiornate da ultimo il 23 novembre scorso.
Come individuare quando un aiuto è a disposizione del contribuente
Una delle questioni che ha interessato i contribuenti che hanno fruito degli aiuti di Stato e che si trovano a dover compilare l'autodichiarazione, e che ha formato oggetto di una domanda alla quale è stata data una risposta nelle FAQ da parte dell'Agenzia delle entrate, ha riguardato i criteri per individuare quando un aiuto sia messo a disposizione del contribuente, considerato che il criterio è funzionale all'individuazione dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework applicabile a ciascun aiuto del “regime ombrello”. La questione si è posta, in particolare, per il credito di imposta locazioni (art. 28 del DL n. 34/2020), per il quale è controverso se la “data di maturazione” debba essere quella di sostenimento delle spese che danno diritto al credito, ovvero la data di competenza del canone pagato.
In proposito la stressa prassi (Circolare n. 14/E del 2020) aveva precedentemente precisato che, affinchè il contribuente possa fruire del credito, è necessario che il canone sia stato corrisposto.
Nella risposta l'Agenzia delle Entrate redige una serie di criteri che individua i seguenti momenti per la concessione dell'aiuto:
- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi purché antecedente al 30 giugno 2022;
- la data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come: la data della maturazione del credito o la data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell'Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente, ovvero come la data di presentazione del modello F24.
Ai fini che interessano, è necessario innanzitutto fare riferimento alla data in cui il canone sottostante l'aiuto è stato pagato (i.e. in data 20 maggio 2022), a prescindere se lo stesso faccia riferimento ai mesi dell'anno 2020 (tenuto conto del massimale ad € 1.800.000,00) o, in alternativa, ad uno degli altri momenti indicati nelle istruzioni, in particolare alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché la stessa sia antecedente al 30 giugno 2022 in ipotesi di crediti maturati e non utilizzati entro tale data ovvero alla data di presentazione del modello F24 contenente l'utilizzo.
Scomputo degli aiuti eccedenti i massimali
Un'ulteriore questione affrontata dall'Agenzia delle entrate nelle FAQ in commento riguarda le modalità di scomputo degli aiuti che superano i massimali di cui alle Sezioni 3.1, e/o 3.12, per i quali l'art. 4 del DM 11 dicembre 2021 prevede che tale irregolarità possa essere sanata secondo una delle seguenti modalità:
Con riguardo, in particolare, a tale ultima modalità, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, a tale ultimo fine, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:
Sarebbe inoltre possibile utilizzare alcuni crediti d'imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l'importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.
In particolare il contribuente dovrà:
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