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lunedì 28/11/2022 • 06:00

Impresa Responsabilità solidale nelle imprese

Ribaditi gli obblighi di vigilanza degli amministratori

La Cassazione ha ribadito che gli amministratori non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che l'illecito sia stato commesso da un altro soggetto, avendo un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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La Cassazione (sentenza 18 ottobre 2022, n. 30500) si è di recente espressa con un'ordinanza in merito alla responsabilità dei Consiglieri di Amministrazione di una banca (“Ordinanza”). Nello specifico, l'Ordinanza ha rigettato il ricorso presentato da alcuni Consiglieri di Amministrazione di una importante banca i quali erano stati sanzionati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) per una serie di violazioni di norme previste, rispettivamente, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (“TUF”), dal Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari (“Regolamento Congiunto”) e dal Regolamento di CONSOB in materia di intermediari (“Regolamento Intermediari”). Le varie violazioni (“Violazioni”) riguardavano, sostanzialmente, carenze procedurali che hanno consentito un'azione commerciale strutturata e pervasiva, i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di esigenze di patrimonializzazione della Banca ed in potenziale spregio dei bisogni di investimento della clientela. A mero titolo di esempio, la CONSOB aveva ravvisato pressioni sostanziatesi, fra l'altro, nella raccolta di manifestazioni di interesse prima della pubblicazione del prospetto informativo e nell'impiego dei finanziamenti quale leva per indurre alla sottoscrizione delle azioni soggetti ...

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