Le bozze della Legge di Bilancio 2023 prevedono una nuova proroga delle due misure sperimentali APE Sociale e Opzione Donna anche per l'anno a venire.
APE Sociale
L'anticipo pensionistico APE Sociale, introdotto dal 1° maggio 2017, accompagna a pensione, con una indennità interamente a carico dello Stato ed erogata dall'INPS, chi appartiene a determinate categorie svantaggiate fermo restando il raggiungimento di almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni di contributi. L'assegno viene erogato per 12 mensilità (non 13 come la pensione ordinaria) fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2024 per entrambi i sessi). L'importo mensile dell'indennità sarà pari all'importo della rata di pensione, se questa, calcolata al momento dell'accesso al beneficio, risulta inferiore a 1.500 euro ovvero 1.500 euro, se la rata di pensione dovesse essere pari o superiore a questa soglia.
Oltre a non subire modifiche in termini di importo ed erogazione, sembra che rimanga anche la previsione del cd. APE Rosa in favore delle lavoratrici con figli grazie al quale si ha una riduzione dell'anzianità contributiva richiesta pari a 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni complessivi.
Secondo le bozze, i requisiti per beneficiare dell'APE Sociale rimarranno i medesimi previsti a partire dal 1° gennaio 2022 a seguito delle modifiche della scorsa Legge di Bilancio. Gli interessati, dunque, dovrebbero rimanere i seguenti:
disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, o per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto e abbiano terminato la percezione dell'indennità di disoccupazione NASpI. Possono accedere all'APE sociale anche i lavoratori rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con voucher o contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivi. Gli appartenenti a questa categoria di assicurati dovranno aver maturato almeno 30 anni di contributi;
caregivers, vale a dire coloro che, almeno da 6 mesi continuativi, assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992, o un parente o un affine di secondo grado convivente, nel caso in cui i genitori o il coniuge di quest'ultimo abbiano compiuto 70 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (assenza naturale o giuridica). In questo caso sono richiesti almeno 30 anni di contributi;
lavoratori con invalidità pari ad almeno il 74% accertata dalle competenti commissioni mediche. Nel caso in cui, alla data di decorrenza effettiva dell'APE Sociale, dovesse esser venuta meno l'invalidità pari ad almeno il 74%, la misura in esame non verrà riconosciuta, mentre, qualora la condizione dovesse venir meno successivamente alla decorrenza effettiva, come precisato da INPS nel Messaggio n. 1481/2018 non si decadrà automaticamente dal diritto al beneficio pensionistico. Per questa categoria sarà necessario raggiungere almeno 30 anni di anzianità contributiva;
lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 7 anni negli 10 o 6 negli ultimi 7, un lavoro gravoso, vale a dire una delle 15 attività di cui all'allegato A del DPCM 88/2017, come aggiornato a seguito del DM 5 febbraio 2018. La Legge di Bilancio 2022 ha ampliato le categorie comprese nell'elenco dei cd. lavori gravosi introducendo 23 ulteriori professioni sulla base della classificazione ISTAT ed elencate nell'allegato 3 alla stessa Legge 234/2021. L'INPS ha precisato che, per raggiungere i 7 anni o i 6 anni di svolgimento di attività gravosa, devono essere considerati i periodi di contribuzione obbligatoria riferita all'attività gravosa stessa e i periodi di contribuzione figurativa per eventi verificatisi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di tale attività (Circolare INPS n. 34/2018). A differenza delle altre categorie, gli addetti a mansioni usuranti dovranno maturare almeno 36 anni di contributi e, secondo una modifica introdotta dalla legge n. 234/2021, per gli operai edili, come indicati nel CCNL delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito contributivo è pari ad almeno 32 anni.
Nel rispetto delle finestre di accesso previste per questa misura, dunque, sarà possibile accedervi anche laddove i requisiti vengano raggiunti nel corso del 2023.
Opzione Donna
“Opzione Donna” rappresenta un pensionamento anticipato introdotto dalla Legge 243/2004, in favore delle lavoratrici che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età per le dipendenti del settore pubblico e privato iscritte all'AGO o alle gestioni sostitutive o 59 anni per le autonome, requisito da adeguare all'incremento della speranza di vita, a condizione di optare per il sistema di calcolo contributivo.
Attualmente i requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2021.
Alla pensione in Opzione Donna si applicano le cosiddette finestre mobili prima dell'accesso effettivo a pensione e decorrenti dalla maturazione dei requisiti. Queste corrispondono a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome, mentre per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 59, c. 9, L. 449/97 secondo cui “la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno”.
Ricordiamo come Opzione donna preveda, obbligatoriamente, l'integrale conversione del calcolo dell'assegno di pensione al metodo contributivo, comportando, nella maggioranza dei casi, una decurtazione dell'assegno stesso tendenzialmente pari ad almeno il 20-30% rispetto al metodo misto, a seconda delle caratteristiche personali delle lavoratrici. Grazie a questa conversione obbligatoria, però, le lavoratrici interessate possono ricorrere al riscatto di laurea agevolato per raggiungere i contributi richiesti.
Le prime bozze della Legge di Bilancio non riportavano un testo specifico nell'articolo destinato ad Opzione Donna, ma l'ultima bozza in circolazione disponibile per la stampa specializzata estende l’ammissione a Opzione Donna alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti.
Da un lato è previso il riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, co. 3, l. n. 104/1992), o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa
Dall’altro lato viene modificato il requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022 e viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Tale riduzione per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, spetta a prescindere dal numero di figli.
Sembra confermato il regime delle decorrenze che comporta per le autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potranno uscire nel corso del primo anno solo le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi 5 mesi del 2022. Per le dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.