venerdì 25/11/2022 • 14:34
Il MEF, con il decreto del 10 ottobre 2022, ha prorogato per il 2022 alcune percentuali di compensazione per la legna da ardere e il legno semplice.
redazione Memento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il decreto del 10 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2022, ha prorogato per il 2022 alcune percentuali di compensazione per la legna da ardere e il legno. Nel dettaglio, le percentuali di compensazione (di cui all'art. 34 DPR 633/72 e successive modificazioni) per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti (elencati nei punti 43 e 45 della tabella A parte prima allegata al DPR 633/72) per l'anno 2022 sono stabilite nelle seguenti misure: - legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01), 6,4%; - legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04), 6,4%. Per quanto riguarda l'efficacia, come stabilito dall'art. 2 del decreto in commento, le disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Si ricorda che l'art. 34 c. 1 DPR 633/72 ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A parte prima allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. Con il DM 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2021, era stato stabilito l'innalzamento al 6,4% della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Tale innalzamento della percentuale è stato poi confermato dal DM 19 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. In base a quest'ultimo DM, in cui il limite annuo massimo di spesa per il 2022 è pari a € 1 milione, la suddetta percentuale del 6,4% può essere applicata anche per il 2022. Fonte: DM 10 ottobre 2022 (GU 24 novembre 2022 n. 275)
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