Nel caso in attenzione, un lavoratore proponeva ricorso avverso il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro a seguito della soppressione della posizione occupata dallo stesso dipendente. A seguito di ciò, la società datrice proponeva una nuova posizione lavorativa al lavoratore, residuale, e che ne modificava in pejus le condizioni. Ricollocazione tacitamente accettata ma non sottoscritta dal dipendente, neppure in fase di trattativa e che ricorreva al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro avverso il provvedimento espulsivo a lui destinato. Sia il Giudice di prime cure, che la Corte d'Appello territoriale dichiaravano l'illegittimità del provvedimento condannando la stessa società al pagamento di una indennità pari a quindici mensilità in riferimento all' ultima retribuzione globale di fatto. Ricorreva alla Suprema Corte con 6 motivi di doglianza, vedendosi riconosciuta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 L. 604/66, nonché dell'art. 18, c.4 e c. 7, L. 300/70.
Assegnazione a diversa mansione ed obbligo di repechage per il datore di lavoro
Secondo quanto stabilito dall'art. 2103 c.c., co.2, “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”
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