sabato 26/11/2022 • 06:00
Il semplice atto positivo che fa scaturire la cd. “partecipazione alla frode” del secondo acquirente di una catena va ravvisata nell’acquisto compiuto dal soggetto il quale, con tale operazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad un’evasione IVA commessa dal venditore (C.Giust. UE C-596/21).
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La frode IVA commessa da un venditore comporta la negazione della detrazione in capo al secondo acquirente per il semplice fatto che tale soggetto passivo abbia acquistato beni o servizi quando sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con tale atto, partecipava ad un meccanismo fraudolento, nonostante il primo acquirente fosse a sua volta a conoscenza dell'evasione e l'abbia agevolata. Questi i tratti essenziali dell'interessante, quanto mai nodale, pronuncia della C.Giust. UE 24 novembre 2022 C-596/21, resa a conclusione della vicenda Finanzamt M. I giudici unionali hanno poi concluso, rimanendo molto categorici: dev'essere negata integralmente la detrazione dell'imposta e non limitatamente alla parte dell'IVA oggetto dell'operazione fraudolenta, per il motivo già ricordato: il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che effettuando tale operazione di acquisto finiva nel turbinio dell'evasione IVA.
Il tema “detrazione e frodi IVA” sta rendendo molto prolifica l'attività della Corte di Giustizia che sta rilasciando numerose e puntuali decisioni (tra le altre C.Giust. UE 11 novembre 2021 C-281/20, Ferimet)
Detrazione IVA: i capisaldi del sistema eurounitario
Il diritto dei soggetti passivi di poter detrarre dall'IVA, di cui sono debitori, l'IVA dovuta o assolta a monte per i beni acquistati e per i servizi ricevuti, utilizzati ai fini di un'attività imponibile, costituisce un principio cardine del sistema IVA. Infatti, il meccanismo della detrazione, contenuto negli art. 167 e ss. Dir. 2006/112/CE, costituisce parte integrante del sistema IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a forme di limitazione qualora i cd. requisiti sostanziali (o condizioni), quanto quelle formali, a cui tale diritto è subordinato, siano rispettati dai soggetti passivi che intendano esercitarlo (C.Giust. UE 11 novembre 2021 C-281/20, Ferimet).
Ma ciò che più rileva è il fatto che il regime delle detrazioni sia volto a sgravare interamente l'imprenditore dall'onere dell'IVA, dovuta o pagata, nell'ambito di tutte le sue attività economiche, garantendo di conseguenza la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette ad IVA (C.Giust. UE 21 giugno 2012 C‑80/11, Mahagében e Dávid e C.Giust. UE 21 giugno 2012 C‑142/11). È irrilevante, ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA pagata a monte, stabilire se l'IVA dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive relative a beni interessati, sia stata versata o meno all'Erario. Per l'appunto l'IVA si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta poi l'imposta gravante sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.
… e in caso di frode?
È bene rammentare come la lotta contro le evasioni, elusioni ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla Dir. 2006/112/CE, sicché i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'UE. Così le varie autorità e giudici nazionali dovranno negare il beneficio della detrazione se fosse dimostrato – alla luce sempre di elementi obiettivi – che tale diritto sia invocato in modo assai fraudolento o abusivo (C.Giust. UE 14 aprile 2021 C‑108/20, Finanzamt Wilmersdorf; C.Giust. UE 11 novembre 2021 C-281/20, Ferimet).
Così il beneficio del diritto alla detrazione sarà negato non solo quando un'evasione sia commessa dal soggetto passivo stesso ma anche qualora sia dimostrato che il soggetto passivo, a cui siano stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, attraverso tale acquisto, partecipava ad un'operazione che si innestava in un'evasione IVA o perlomeno la agevolava. Ecco che, ai fini della Dir. 2006/112/CE, un tale soggetto passivo dovrà essere considerato quale partecipante o agevolatore dell'evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo dei servizi nell'ambito delle operazioni soggette ad imposta da esso effettuate a valle.
Ma se un soggetto passivo non sapeva o non poteva sapere che l'operazione interessava s'iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione nell'ambito della catena di cessioni, anteriore o posteriore a quella realizzata da tale soggetto passivo, fosse viziata da evasione IVA, non potrà perdere la detrazione dell'IVA. L'eventuale negazione di tale diritto, andrebbe in aperto contrasto con il sistema IVA, e per di più si istituirebbe un sistema di responsabilità oggettiva cd. “esorbitante”, siccome andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti erariali (Cfr. art. 273 Dir. 2006/112/CE secondo cui gli Stati membri hanno la facoltà di adottare misure volte ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA, evitando le evasioni).
Quali risultanti dalla C.Giust. UE 596/21
La Corte di Giustizia, facendo tesoro dei numerosi precedenti in tema di detrazione IVA ed evasione fiscale, ha posto l'attenzione su alcuni aspetti nodali:
Fonte: C.Giust. UE 24 novembre 2022 C-596/21
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