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sabato 26/11/2022 • 06:00

Fisco Operazioni a catena

No a detrazione IVA al secondo acquirente in caso di frode del venditore

Il semplice atto positivo che fa scaturire la cd. “partecipazione alla frode” del secondo acquirente di una catena va ravvisata nell’acquisto compiuto dal soggetto il quale, con tale operazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad un’evasione IVA commessa dal venditore (C.Giust. UE C-596/21).

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La frode IVA commessa da un venditore comporta la negazione della detrazione in capo al secondo acquirente per il semplice fatto che tale soggetto passivo abbia acquistato beni o servizi quando sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con tale atto, partecipava ad un meccanismo fraudolento, nonostante il primo acquirente fosse a sua volta a conoscenza dell'evasione e l'abbia agevolata. Questi i tratti essenziali dell'interessante, quanto mai nodale, pronuncia della C.Giust. UE 24 novembre 2022 C-596/21, resa a conclusione della vicenda Finanzamt M. I giudici unionali hanno poi concluso, rimanendo molto categorici: dev'essere negata integralmente la detrazione dell'imposta e non limitatamente alla parte dell'IVA oggetto dell'operazione fraudolenta, per il motivo già ricordato: il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che effettuando tale operazione di acquisto finiva nel turbinio dell'evasione IVA.

Il tema “detrazione e frodi IVA” sta rendendo molto prolifica l'attività della Corte di Giustizia che sta rilasciando numerose e puntuali decisioni (tra le altre C.Giust. UE 11 novembre 2021 C-281/20, Ferimet)

Detrazione IVA: i capisaldi del sistema eurounitario

Il diritto dei soggetti passivi di poter detrarre dall'IVA, di cui sono debitori, l'IVA dovuta o assolta a monte per i beni acquistati e per i servizi ricevuti, utilizzati ai fini di un'attività imponibile, costituisce un principio cardine del sistema IVA. Infatti, il meccanismo della detrazione, contenuto negli art. 167 e ss. Dir. 2006/112/CE, costituisce parte integrante del sistema IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a forme di limitazione qualora i cd. requisiti sostanziali (o condizioni), quanto quelle formali, a cui tale diritto è subordinato, siano rispettati dai soggetti passivi che intendano esercitarlo (C.Giust. UE 11 novembre 2021 C-281/20, Ferimet).

Ma ciò che più rileva è il fatto che il regime delle detrazioni sia volto a sgravare interamente l'imprenditore dall'onere dell'IVA, dovuta o pagata, nell'ambito di tutte le sue attività economiche, garantendo di conseguenza la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette ad IVA (C.Giust. UE 21 giugno 2012 C‑80/11, Mahagében e Dávid e C.Giust. UE 21 giugno 2012 C‑142/11). È irrilevante, ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre l'IVA pagata a monte, stabilire se l'IVA dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive relative a beni interessati, sia stata versata o meno all'Erario. Per l'appunto l'IVA si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta poi l'imposta gravante sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

… e in caso di frode?

 È bene rammentare come la lotta contro le evasioni, elusioni ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla Dir. 2006/112/CE, sicché i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'UE. Così le varie autorità e giudici nazionali dovranno negare il beneficio della detrazione se fosse dimostrato – alla luce sempre di elementi obiettivi – che tale diritto sia invocato in modo assai fraudolento o abusivo (C.Giust. UE 14 aprile 2021 C‑108/20, Finanzamt Wilmersdorf; C.Giust. UE 11 novembre 2021 C-281/20, Ferimet).

Così il beneficio del diritto alla detrazione sarà negato non solo quando un'evasione sia commessa dal soggetto passivo stesso ma anche qualora sia dimostrato che il soggetto passivo, a cui siano stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, attraverso tale acquisto, partecipava ad un'operazione che si innestava in un'evasione IVA o perlomeno la agevolava. Ecco che, ai fini della Dir. 2006/112/CE, un tale soggetto passivo dovrà essere considerato quale partecipante o agevolatore dell'evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo dei servizi nell'ambito delle operazioni soggette ad imposta da esso effettuate a valle.

Ma se un soggetto passivo non sapeva o non poteva sapere che l'operazione interessava s'iscriveva in un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione nell'ambito della catena di cessioni, anteriore o posteriore a quella realizzata da tale soggetto passivo, fosse viziata da evasione IVA, non potrà perdere la detrazione dell'IVA. L'eventuale negazione di tale diritto, andrebbe in aperto contrasto con il sistema IVA, e per di più si istituirebbe un sistema di responsabilità oggettiva cd. “esorbitante”, siccome andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti erariali (Cfr. art. 273 Dir. 2006/112/CE secondo cui gli Stati membri hanno la facoltà di adottare misure volte ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA, evitando le evasioni).

Quali risultanti dalla C.Giust. UE 596/21

La Corte di Giustizia, facendo tesoro dei numerosi precedenti in tema di detrazione IVA ed evasione fiscale, ha posto l'attenzione su alcuni aspetti nodali:

  • Il semplice fatto che un soggetto passivo abbia acquistato beni o servizi quando sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con tale acquisto, partecipava ad un'operazione che si iscriveva in un'evasione IVA, commessa a monte nella catena delle cessioni o prestazioni, è considerato come un partecipante a detta evasione: il semplice acquisto dei beni o servizi è l'atto positivo determinante per fondare un diniego del diritto a detrazione, purché debitamente dimostrato. Il fatto che anche il primo acquirente del bene fosse a conoscenza dell'evasione commessa dal venditore iniziale e l'abbia agevolata non osta a che al secondo acquirente possa essere negato il beneficio della detrazione dell'IVA assolta in occasione di un'operazione interessata da tale evasione o effettuata a valle di quest'ultima;
  • Il secondo acquirente vedrà negato integralmente o parzialmente il proprio diritto a detrazione IVA? È bene premettere che l'ignoranza dell'esistenza di un'evasione nell'ambito di operazioni che diano diritto alla detrazione – nonostante siano effettuate delle verifiche ragionevolmente esigibili da qualsiasi operatore economico – costituisce un presupposto sostanziale implicito del diritto a detrazione. Così ad un soggetto passivo che non soddisfi tale presupposto, sarà negato integralmente il diritto a detrazione.

Fonte: C.Giust. UE 24 novembre 2022 C-596/21

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