lunedì 28/11/2022 • 06:00
La Corte di Giustizia UE nella causa C-458/21 ha escluso l’applicabilità del regime di esenzione IVA per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche a prodotti di assicurazione commercializzati da una compagnia assicurativa ungherese che si impegnava a garantire all’assicurato cure sanitarie all’estero per alcune specifiche gravi malattie.
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Le prestazioni sanitarie nell'Unione Europea
Al fine di fornire le prestazioni dedotte nella polizza, la compagnia assicuratrice aveva stipulato un contratto di collaborazione per l'utilizzo del servizio di informazione medica brevettato con una compagnia spagnola facente parte del gruppo BestDoctors. In virtù di detto contratto, erano previste due tipologie di prestazioni: da un lato, quelle rientranti nel cd. “InterConsultation” o “IC”, costituite da una revisione delle informazioni mediche relative all'assicurato al fine al fine di verificare, tramite un secondo parere medico, che questi avesse o meno diritto alle prestazioni assicurative e, dall'altro, quelle del cd. “FindBestCare” o “FBC”, ossia attività di carattere amministrativo consistenti nella ricerca dei migliori medici, nell'organizzazione delle prestazioni sanitarie, nella verifica dell'adeguatezza delle stesse, fino al pagamento delle spese mediche e al follow-up delle richieste di risarcimento.
Infine, quanto al corrispettivo, la compagnia assicuratrice ungherese era tenuta a corrispondere un premio annuale per i servizi Best Doctors per ogni soggetto assicurato con la stessa frequenza con cui gli assicurati avrebbero dovuto versare il proprio premio, a prescindere dall'effettuazione o meno delle prestazioni.
La controversia ha avuto origine dalla decisione adottata dalla Direzione per il contenzioso dell'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane ungherese a parere della quale i corrispettivi dovuti alla compagnia spagnola avrebbero costituito una sorta di tariffa forfettaria che non corrispondeva direttamente a un'effettiva prestazione di servizi destinata all'assistenza sanitaria della persona o alla diagnosi, al trattamento o alla cura della sua malattia, non potendosi pertanto qualificare gli stessi come servizi sanitari. Secondo tale tesi, le prestazioni in commento avrebbero dovuto essere ricondotte all'alveo delle attività perimetrali e organizzative e, in quanto tali, non avrebbero potuto godere del regime di esenzione IVA.
La vicenda giungeva all'esame della Corte Suprema ungherese, dinanzi alla quale la compagnia assicuratrice sosteneva che i servizi cd. IC avesse inequivocabilmente una finalità diagnostica, essendo poi le prestazioni FBC accessorie ai primi. Di contro, le Autorità fiscali ungheresi evidenziavano che i servizi forniti da Best Doctors avevano solo un legame indiretto con la finalità terapeutica, con conseguente esclusione del regime di esenzione IVA.
I Giudici ungheresi sospendevano il procedimento e, rivolgendosi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiedevano se l'art. 132 par. 1 lett. c) Dir. IVA dovesse essere interpretato nel senso che le prestazioni di servizi consistenti nel verificare l'esattezza della diagnosi di una malattia grave diagnosticata al soggetto assicurato, nel ricercare i migliori servizi sanitari disponibili ai fini della guarigione dello stesso e nell'organizzare le cure sanitarie all'estero se rientranti nella copertura prevista dalla polizza assicurativa e se richieste dall'assicurato fossero esenti o meno da IVA.
Nel rispondere alla questione, l'Organo unionale ricorda innanzitutto che le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente, costituendo una deroga al principio generale in virtù del quale l'imposta si applica alle cessioni i beni e prestazioni di servizi rese a fronte di un corrispettivo da un soggetto passivo; tuttavia tale operazione interpretativa non può essere condotta fino al punto di mettere in discussione gli obiettivi perseguiti dal regime di esenzione e il principio stesso di neutralità. Ancora, non è possibile effettuare un'interpretazione delle esenzioni tale per cui le stesse siano private dei loro effetti (cfr. C.Giust. UE 10 giugno 2010 cause C‑86/09, punto 30 e giurisprudenza ivi citata e C.Giust. UE 7 aprile 2022 C‑228/20).
La nozione di “prestazioni mediche” è specificamente prevista dalla Dir. IVA, comprendendo i servizi finalizzati alla diagnosi, al trattamento e, nei limiti del possibile, alla cura delle malattie. Per determinare l'applicabilità o meno del regime IVA, poi, occorre aver riguardo alla finalità del servizio medico, non essendo necessario che detta finalità sia intesa in senso particolarmente ristretto (cfr. C.Giust. UE 20 novembre 2003 C‑212/01 e C.Giust. UE 5 marzo 2020 C‑48/19).
La Corte di Giustizia, conformandosi a sue precedenti pronunce (cfr. C.Giust. UE 20 novembre 2003 C‑212/01 e C.Giust. UE 20 novembre 2003 C‑307/01), osserva che i servizi cd. IC consisterebbero nel fornire un parere che, sebbene presupponga competenze mediche e possa comporsi di attività tipiche della professione sanitaria, non ha come finalità la cura delle malattie ma, piuttosto, la risposta a quesiti indicati nella richiesta di perizia al fine stabilire se l'assicurato abbia o meno diritto alle prestazioni dedotte nella polizza, con conseguenze terapeutiche solo indirette. Tali circostanze fanno sì che il regime di esenzione IVA non possa trovare applicazione alle prestazioni in commento.
Quanto i servizi cd. FBC, come detto, si tratta di varie attività di carattere prettamente amministrativo non aventi lo scopo di tutelare la salute delle persone, quanto piuttosto di garantire l'organizzazione della logistica associata alle cure mediche all'estero, non potendo pertanto nuovamente trovare applicazione il regime di esenzione IVA.
Fonte: C.Giust. UE 24 novembre 2022 n. 458/21
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