sabato 26/11/2022 • 06:00
La prima bozza del disegno di Legge di Bilancio 2023 comprende anche le nuove direttive sulle criptovalute. Le novità più importanti riguardano la zona franca sotto i 2mila euro, l’aliquota rivalutazioni al 14%, modalità per far riemergere i patrimoni crypto non dichiarati e l’introduzione dell’imposta di bollo.
Nei 136 articoli compaiono anche le nuove direttive in materia di criptovalute. La bozza del disegno di Legge di Bilancio 2023 introduce le nuove disposizioni in tema di valute virtuali. Si parte dall’articolo 30 che dispone la nuova tassazione delle operazioni su crypto-attività.
La zona franca nelle crypto-attività
Nello specifico viene stabilita una quota fiscalmente non rilevante entro la quale non esiste tassazione per le criptovalute, per un importo fino a 2.000 euro. Una sorta di zona franca dedicata a chi intende prendere familiarità con il segmento senza effettuare grossi investimenti. Il legislatore decreta che plusvalenze soggette a tassazione sono calcolate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto. Le eventuali minusvalenze di importo superiore ai 2.000 euro, possono essere riportate in deduzioni integrale delle plusvalenze dei periodi successivi non oltre il quarto. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente. In mancanza il costo è pari a zero.
La rivalutazione del 14% e la riemersione di capitali
Dalla bozza del disegno di legge si evince inoltre che non sono considerate operazioni fiscalmente rilevanti e quindi soggette a tassazione gli scambi tra cripto-cripto. L’art. 32 prevede la rivalutazione del valore delle crypto-attività detenute al 1° gennaio 2023 e dispone che in luogo del costo di acquisto, è possibile rivalutare il valore a tale data attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% da versare entro il 30 giugno 2023 e rateizzabile in 3 rate annuali. Finora per prassi l'Agenzia delle entrate ha equiparato le valute virtuali a quelle estere, assoggettando le conversioni all'imposta del 26%. L'art. 33 spiega invece le modalità con cui potranno riemergere i capitali investiti in criptovalute e non ancora dichiarati allo stato italiano.
Nello specifico i contribuenti che non hanno indicato l’ammontare delle criptovalute detenute nella loro dichiarazione dei redditi potranno regolarizzare la loro posizione. Nell’ipotesi di assenza di redditi da dichiarare, quindi nel caso in cui il contribuente non ha mai fatto cash out, si potrà regolarizzare la posizione versando una sanzione per omessa dichiarazione nella misura ridotta dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate. In caso di redditi da dichiarare, nell’eventualità di operazioni di cash out, la regolarizzazione potrà avvenire tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle crypto-attività al momento del realizzo e di una sanzione per omessa dichiarazione nella misura ridotta dello 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.
L’imposta di bollo
L'ultima novità riguarda invece la possibilità di introdurre un’imposta di bollo sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia. Resta fermo che tali disposizioni risultano per il momento ancora in bozza, con l’auspicio che alcune delle direttive, vedasi imposta di bollo, possano essere ulteriormente approfondite e chiarite.
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