Esonero parziale dei contributi a carico dei dipendenti
In continuità con quanto disposto dal Governo Draghi, viene confermato il taglio del 2%, innalzato al 3% per i redditi non superiori a € 20.000. L'esonero parziale dei contributi sarà quindi parametrato all'ammontare del reddito da lavoro dipendente con particolare attenzione ai redditi meno elevati. Si stima che circa 8 milioni di lavoratori potranno ricevere nel 2023 fino a € 200 lordi in più, che si tradurrebbero in € 144 netti, tredicesima compresa.
Ricordiamo che la precedente riduzione del 2% è stata realizzata in due tempi diversi: in un primo momento, la Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021) ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superi il limite mensile di € 2.692 (€ 35.000 su base annuale); con il DL 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori è stata innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.
In prospettiva 2023, l'aliquota prevista per la quota dei contributi a carico della generalità dei lavoratori con un reddito inferiore a € 20.000 (€ 1.538 mensili) scenderebbe al 6,19% mentre quella prevista per i lavoratori con reddito compreso tra € 20.000 e € 35.000 resterebbe al 7,19%.
Esoneri contributivi per contratti a tempo indeterminato
Viene riproposta una serie di esoneri contributivi riferita alle assunzioni a tempo indeterminato fino al limite di € 6.000, secondo uno schema già definito nei provvedimenti del passato (tra gli ultimi in ordine di tempo ricordiamo l'esonero previsto in via sperimentale dall'art. 1, c. 16-19, L. 178/2020 - Legge di Bilancio 2021).
Nello specifico, per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero è applicabile per un periodo massimo di 12 mesi. L'incentivo interesserà anche le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo periodo.
L'agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è alternativo all'esonero previsto per l'assunzione di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 8 DL 4/2019 conv. in Legge 26/2019).
Per promuovere l'occupazione giovanile stabile, la prossima legge di bilancio dispone inoltre l'estensione dell'esonero di cui all'art. 1, c. 10, Legge 178/2020, alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Ricordiamo che l'esonero in parola è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di € 6.000 annui, con riferimento a soggetti under 36.
Infine, per promuovere l'assunzione femminile, anche alle assunzioni di donne lavoratrici effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, sarà applicabile l'esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali di parte datoriale, nel limite massimo di € 6.000 annui, previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 178/2020 citata.
L'efficacia delle disposizioni descritte è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.
Premi produttività
Per incrementare le somme disponibili per il lavoratore dipendente nell'attuale periodo di rincari e incentivare, al contempo, la produttività sul lavoro, l'attuale tassazione sostitutiva al 10% sul totale dei premi di risultato erogati nel limite massimo di € 3.000 annui, subirà una riduzione al 5%. Ricordiamo che si tratta di somme riconosciute ai dipendenti al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Salvo modifiche, la tassazione sostitutiva si applica ai lavoratori che nell'anno precedente hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 80.000.
Assegno unico
L'Assegno unico, per il 2023, sarà maggiorato del 50% per il primo anno e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Resta confermato l'assegno per i disabili il cui importo era stato elevato, dal 1° marzo 2022fino al 28 febbraio 2023 dall'art. 38 DL 73/2022 conv. in Legge 122/2022.
Estensione del congedo parentale
La durata del congedo parentale, di recente modificato dal D.Lgs. 105/2022, viene incrementata di un mese che potrà essere utilizzato fino al sesto anno di vita del bambino e l'indennità sarà calcolata all'80% anziché al 30% della retribuzione media giornaliera.
Prestazioni occasionali
Con una modifica all'articolo 54 bis DL 50/2017 si estende fino a € 10.000 annui per ogni impresa che abbia fino a 10 lavoratori a tempo indeterminato, la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale.
Attualmente l'art. 54-bis DL 50/2017 conv. in Legge 96/2017, che disciplina il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale, fissa a € 5.000 il limite di compensi complessivi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori e vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale alle imprese con oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato.
Le nuove disposizioni, se confermate, si applicheranno anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare. Per ogni giornata lavorativa dovranno essere corrisposti al lavoratore almeno 3 buoni lavoro.
Rispetto al passato, per evitare abusi e distorsioni nell'utilizzo di tale tipologia di lavoro, si prevedono misure di controllo più stringenti che tuttavia al momento non sono ancora note.
Tassazione sostitutiva mance ai lavoratori
Dal 1° gennaio 2023 le mance ai lavoratori delle strutture ricettive di cui all'articolo 8 del codice del turismo, allegato al D.Lgs. 79/2011, e degli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di pasti o bevande, acquisite per il tramite del datore di lavoro, anche con mezzi di pagamento elettronici, integralmente riversate al lavoratore, salvo espressa rinuncia scritta, sono soggette a una imposta sostitutiva del 5% quindi con un'aliquota agevolata rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria attualmente prevista. L'imposta si applicherà entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. La disposizione si pone nell'ottica di alleggerire il carico fiscale su questa particolare forma di retribuzione (ai sensi dell'art. 51 TUIR anche le erogazioni liberali costituiscono reddito da lavoro dipendente se corrisposte in relazione al rapporto di lavoro) come leva per incentivare i lavoratori del settore del turismo per arginare la carenza di personale.
Anticipo pensionistico
Da gennaio sarà possibile lasciare il posto di lavoro con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.
La novità, comunemente definita “Quota 103”, sarà precisamente denominata “pensione anticipata flessibile” e prevede che in via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata (art. 2, c. 26, Legge 335/95), possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Dal primo giorno di decorrenza e fino a maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.
Sono previsti differenti termini di decorrenza:
coloro che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023 (i dipendenti pubblici dal 1º agosto 2023);
coloro che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (sei mesi per i dipendenti pubblici e in ogni caso non prima del 1º agosto 2023).
Il valore lordo mensile del trattamento pensionistico non potrà superare l'importo pari a cinque volte la pensione minima. Coloro che avessero diritto a una pensione superiore riceverebbero quindi un importo inferiore fino al raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni).
Incentivo al trattenimento in servizio
I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata flessibile che decidono di restare a lavoro, a titolo di incentivo al trattenimento in servizio, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria IVS. Così facendo, per il datore di lavoro viene meno l'obbligo del versamento contributivo e dalla prima scadenza utile per il pensionamento la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale sarà corrisposta interamente al lavoratore.
Il funzionamento prevede quindi che l'interessato dovrà decidere se continuare a versare i contributi, per aumentare l'importo della pensione futura, oppure godere dell'agevolazione che congela l'importo della pensione all'anzianità contributiva maturata alla prima scadenza utile per il pensionamento, successiva all'esercizio della facoltà, ma consente di beneficiare di una decontribuzione in busta paga.
APE sociale e opzione donna
Sempre in tema di flessibilità all'uscita, sarà prorogata di un anno l'APE Sociale in scadenza al 31 dicembre 2022, per consentire ad alcune categorie di lavoratori il prepensionamento al raggiungimento di 63 anni di età e 30 anni di contributi. Tra le novità si annuncia anche l'introduzione di nuovi lavori particolarmente gravosi che consentono il diritto all'anticipo pensionistico.
Proroga in arrivo anche per Opzione Donna che tuttavia sarà sottoposta a requisiti più stringenti. Per il pensionamento anticipato (con una riduzione dell'assegno), fermo restando il requisito di 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2022, le lavoratrici dovranno verificare il requisito anagrafico, combinandolo con la composizione familiare, pertanto i nuovi requisiti saranno i seguenti:
58 anni d'età e avere almeno due figli;
59 anni d'età con un figlio;
60 anni d'età negli altri casi.
Reddito di cittadinanza
L'attuale Governo ha in programma una riforma che nel 2024 interesserà in modo determinante il reddito di cittadinanza (RdC), attraverso il mantenimento delle tutele per i soggetti inoccupabili, per i disabili, gli anziani, per le famiglie senza redditi con minori e per le donne in gravidanza. Per gli altri soggetti il RdC verrà abolito ma per il 2023 si dispone un periodo transitorio durante il quale i soggetti “occupabili” potranno continuare a ricevere il sussidio soltanto per 8 mesi invece degli attuali 18 rinnovabili. È prevista la decadenza dal sussidio al rifiuto della prima offerta di lavoro congrua. Tra i requisiti è richiesta la presenza sul territorio nazionale e la partecipazione a corsi di formazione o riqualificazione professionale di durata pari almeno a sei mesi. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.
Lavoratori autonomi
Per il mondo del lavoro autonomo, infine, si prevede l'ampliamento da € 65.000 a € 85.000 del tetto di ricavi e compensi annuali sotto il quale i titolari di partita IVA rientrano nel regime forfetario con aliquota del 15%. Al superamento del limite, dall'anno successivo si passa all'aliquota ordinaria. Per i titolari di partita IVA con redditi fino a € 40.000 è previsto un meccanismo incrementale. L'aliquota del 15% si applicherà infatti su un incremento del reddito calcolato come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno, rispetto al più elevato dei redditi dichiarati nel triennio precedente. Per avere diritto alla riduzione l'incremento dovrà essere maggiore del 5% del reddito “di confronto” più elevato del triennio.