giovedì 24/11/2022 • 11:45
Considerato che la nozione di impresa deve essere interpretata sulla base del contesto in cui la singola disposizione si applica, secondo l’Agenzia delle Entrate l’investimento operato dal fondo pensione nella partecipazione nella Banca d’Italia non costituisce un investimento qualificato.
redazione Memento
Con la risposta del 24 novembre 2022 n. 572, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di partecipazioni nella Banca d'Italia da parte di un fondo di previdenza complementare. Nel dettaglio, l'istante, fondo di previdenza complementare che ha sottoscritto quote di partecipazione nel capitale di Banca d'Italia, chiede di sapere se l'investimento nella partecipazione possa essere considerato un investimento qualificato o se le predette quote possano rientrare tra le azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato (ai sensi dell'art. 73 DPR 917/86), o in Stati membri dell'UE o SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo, con conseguente diritto al regime di esenzione per i relativi redditi. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che dal quesito posto si rileva che Banca d'Italia si qualifica, fin dalla sua costituzione, come istituto di diritto pubblico. Ai fini fiscali, la Banca d'Italia è soggetta a tassazione quale soggetto IRES ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. b DPR 917/86 e dell'art. 114 DPR 917/86. Tale ultima disposizione prevede che nella determinazione del reddito di Banca d'Italia assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il MEF. A tal fine, risulta che Banca d'Italia assoggetta ad IRES il reddito mediante la compilazione del modello di dichiarazione Redditi Società di Capitali. Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate osserva che l'accezione di impresa accolta dalla norma agevolativa in esame non può prescindere dalla definizione di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c., il quale dispone che è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi e, pertanto, deve essere ricostruita alla luce delle nozioni di impresa e di imprenditore accolte nel diritto commerciale. Inoltre, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2201 c.c.). Alla luce della disciplina statutaria vigente, la Banca d'Italia non risulta essere inclusa tra gli enti tenuti all'iscrizione presso il registro delle imprese e non è soggetta alle norme proprie degli imprenditori commerciali. Tale circostanza assume rilievo in relazione alle finalità del regime agevolativo in esame di convogliare le risorse a favore di imprese che operano nell'economia reale. Pertanto, tenuto conto che la nozione di impresa deve essere interpretata sulla base del contesto in cui la singola disposizione si applica, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'investimento operato dal fondo pensione nella partecipazione non costituisce un investimento qualificato di cui all'art. 1 c. 89 lett. a L. 232/2016, c.d. Legge di bilancio 2017. Fonte: Risp. AE 24 novembre 2022 n. 572
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