giovedì 24/11/2022 • 11:15
Relativamente agli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione è prevista l’esenzione dall'imposta sostitutiva per i soggetti esteri, residenti in Paesi white list, nonché per: enti, organismi internazionali costituiti con accordi resi esecutivi in Italia; investitori esteri costituiti in Paesi white list.
redazione Memento
Con la risposta del 23 novembre 2022 n. 571, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di tassazione degli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione estera ad una stabile organizzazione in Italia di una banca francese. Nel dettaglio, la società istante ha sottoscritto in data 1° dicembre 2021 un contratto di finanziamento con una stabile organizzazione in Italia di una banca francese con scadenza 30 novembre 2024 e, in sede di documentazione integrativa prodotta, ha chiarito che la sindacazione è il processo attraverso il quale un finanziatore/creditore, che non intende (o che non può) sopportare l'intero rischio di un finanziamento nei confronti di un determinato mutuatario, trasferisce ad altri finanziatori (tipicamente operanti sul mercato internazionale) porzioni del credito emergente dal finanziamento originario, nelle fasi immediatamente precedenti all'erogazione del finanziamento al mutuatario o nei mesi successivi. A seguito del trasferimento, i soggetti acquirenti subentrano pro-quota nel rapporto con il mutuatario, che sarà chiamato a corrispondergli gli interessi ed altri proventi prima dovuti al creditore originario. Il processo vede il coinvolgimento del finanziatore originario e di potenziali cessionari, mentre il mutuatario mantiene un ruolo eminentemente passivo nell'attesa di conoscere quali soggetti dovrà considerare come propri finanziatori. A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di sapere: se agli interessi relativi ai predetti finanziamenti, si applica il regime fiscale di cui all'art. 6 c. 1 L. 130/99 per i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione; e, in caso affermativo, quale sia la procedura che devono adottare i futuri cessionari non residenti al fine di applicare il regime agevolativo; in subordine, se ai predetti interessi si applica l'art. 26 c. 5-bis DPR 600/73. In particolare, viene chiesto di confermare che l'istante possa essere considerata impresa ai fini della non applicazione della ritenuta in oggetto. Relativamente agli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione è prevista l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i soggetti esteri, residenti in Paesi white list, nonché per: enti, organismi internazionali costituiti con accordi resi esecutivi in Italia; investitori esteri costituiti in Paesi white list; Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (art. 6 D.Lgs. 239/96). Per quanto riguarda, il profilo soggettivo, l'art. 26 c. 5-bis DPR 600/73, in generale non consente di procedere secondo il principio del beneficiario effettivo, così da ricondurre il flusso degli interessi esclusivamente al soggetto estero percettore finale del reddito ma si rivolge esclusivamente alla platea di soggetti indicati dalla stessa norma; né la formulazione letterale, né la ratio della norma in esame si prestano, in modo generalizzato, ad una lettura di tipo look through del relativo disposto. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che essendo l'istante parte del contratto di finanziamento in qualità di debitore, esso abbia un ruolo meramente passivo nel processo di sindacazione, non avendo ad oggi alcuna visibilità sui cessionari. Non vi è infatti alcun obbligo per la banca di fornire all'istante i dettagli dei cessionari e l'istante potrebbe venire a conoscenza dell'identità degli stessi solo nel momento in cui, a processo concluso, verrà richiesta la sua approvazione (che l'istante non potrà negare, salvo in casi particolari). In proposito, si evidenzia che in sede di documentazione integrativa è stato chiesto all'istante di specificare chi sono i cessionari non residenti intenzionati a subentrare nel finanziamento stipulato con la branch in virtù del processo di sindacazione iniziato dalla stessa e di esibire copia dei contratti o delle bozze di cessione del finanziamento. Al riguardo, l'istante ha dichiarato che il processo di sindacazione, avviato dalla branch italiana, non è ancora concluso e, pertanto, ad oggi non è in grado di sapere quale sia l'identità dei cessionari non residenti e che attualmente il primo prenditore degli interessi è la stabile organizzazione in Italia della banca francese. Inoltre, non essendo parte dei contratti di cessione, non è stato in grado di produrli. Pertanto, l'assenza dei predetti elementi informativi non consente la valutazione dei presupposti per l'applicazione, nel caso ipotizzato, dell'art. 26 c. 5-bis DPR 600/73. Fonte: Risp. AE 23 novembre 2022 n. 571
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