mercoledì 23/11/2022 • 12:13
Il 30 novembre 2022 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche del III trimestre 2022 (periodo luglio-settembre 2022). Anche per i soggetti forfettari obbligati all’emissione di fattura elettronica è previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo.
redazione Memento
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Il legislatore, con l'art. 6 DM 17 giugno 2014, ha previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Nel dettaglio, la disposizione in questione prevede l'obbligo di riportare una specifica annotazione sulle fatture soggette all'imposta di bollo e dispone le modalità e i termini di versamento.
L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica stessa.
Il contribuente dovrà versare tramite modello F24 l'importo complessivo dell'imposta di bollo.
L'Agenzia delle Entrate inserisce, all'interno del proprio portale Fatture e corrispettivi, i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dalla stessa Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non riportano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulti dovuta (Elenco B).
Pertanto, i dati in questione sono a completa disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati.
Assolvimento del bollo per i forfettari
Fino al 30 giugno 2022, i soggetti in regime forfettario erano esonerati dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche (salvo quelle nei confronti della Pubblica Amministrazione).
Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, l'esonero in oggetto permane solo se tali soggetti, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi non superiori a € 25.000, ragguagliati ad anno (dal 2024 l'emissione sarà obbligatoria a prescindere dal volume di ricavi).
Pertanto, i soggetti in regime forfettario con ricavi superiori al suddetto importo devono emettere fattura elettronica. Come per le fatture elettroniche ordinarie, anche per i soggetti forfettari obbligati all'emissione della fattura elettronica si applica l'art. 6 DM 17 giugno 2014 che, come detto, prevedendo l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, comporta l'obbligo di riportare la specifica annotazione, valorizzando a “SI”, il campo “Bollo virtuale” contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.
Il termine per il versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche del III trimestre 2022 (periodo luglio-settembre 2022) scade il 30 novembre 2022.
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