mercoledì 23/11/2022 • 06:00
L'aliquota ridotta, prevista per la fornitura di gas, è stata riconosciuta in relazione a un contratto di appalto avente ad oggetto un servizio di natura complessa composto da una serie eterogenea di attività connesse e funzionali alla gestione degli impianti di alcune strutture sanitarie regionali.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi dell'ambito di applicazione dell'aliquota IVA del 5% prevista per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali in relazione ai consumi del primo trimestre del 2022, del secondo trimestre del 2022 e del terzo trimestre del 2022, da ultimo prevista dall'art. 2 DL 80/2022. La fattispecie Il caso di specie riguarda un contratto di appalto di natura complessa, stipulato tra un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) e una Regione, avente come oggetto principale, tra l'altro, l'esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento di alcune strutture sanitarie regionali, l'esercizio e manutenzione degli impianti di condizionamento e ventilazione, l'esercizio e manutenzione degli impianti elettrici e, ai fini che qui interessano, come oggetto secondario, la fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale, nell'ambito del servizio principale. Per quanto riguarda i corrispettivi spettanti al RTI, è previsto che la fornitura a consumo relativa agli approvvigionamenti di energia elettrica, gas naturale e altri combustibili è remunerata con il pagamento di un canone che si compone distintamente delle voci relative a ciascuna fornitura (energia elettrica; gas naturale; altri combustibili). In particolare, i corrispettivi dovuti all'aggiudicatario dalle singole strutture sanitarie per le forniture di gas naturale sono calcolati applicando ai consumi rilevati le condizioni economiche definite per ogni componente del prezzo del gas metano da ARERA per il servizio di fornitura di Ultima Istanza, secondo quanto previsto dal ''Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane'' (c.d. TIVG) in vigore al momento del consumo (a tale tariffa dovranno essere applicati gli sconti offerti in gara). L'aggiudicatario dovrà, inoltre, riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun punto di prelievo misurati dal Distributore Locale alla cui rete la struttura sanitaria è collegata, nonché rendere disponibili (in allegato alla fattura o sul sistema informativo) i contenuti previsti dalla Delibera ARERA 501/2014/R/COM (sia bolletta sintetica sia elementi di dettaglio), organizzati come previsto dalla delibera stessa. Il parere delle Entrate Il Fisco evidenzia come la fattispecie contrattuale sebbene abbia ad oggetto un servizio di natura complessa (composto da una serie eterogenea di attività connesse e funzionali alla gestione degli impianti delle strutture sanitarie), è caratterizzata da una modalità di determinazione del corrispettivo spettante all'aggiudicatario distinta per ciascuna delle attività dallo stesso effettuate. Pertanto, nel presupposto, che il corrispettivo dovuto dalle strutture sanitarie all'aggiudicatario sia imputabile in via diretta e specifica a detta fornitura, sulla base delle quantità registrate dai contatori del distributore locale, le Entrate ritengono che, limitatamente a detta fornitura, componente del complessivo servizio reso nell'ambito del contratto, sia possibile applicare l'aliquota del 5%. Fonte: Risp. AE 22 novembre 2022 n. 566
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