L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al regime di non imponibilità IVA previsto per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione quali le cessioni indirette di dotazioni e provviste di bordo delle navi destinate alla navigazione in alto mare (art. 8-bis, c.1, lett. d) DPR 633/72).
La fattispecie
Il caso riguarda una cessione tra la società istante e il promotore (un'altra società del medesimo Gruppo che ha il rapporto commerciale diretto con gli armatori, clienti finali), avente ad oggetto vernici/pitture, necessarie per la manutenzione periodica obbligatoria delle navi, le quali sono qualificabili, ai fini doganali, a seconda degli utilizzi, rispettivamente, come dotazioni di bordo o provviste di bordo. Al pari del caso trattato nella sentenza della Corte di Giustizia ''Fast Bunkering'' (CGUE Sentenza 3 settembre 2015, C526/13), i prodotti in questione sono trasportati e consegnati dalla società istante nei bacini di carenaggio dove sono localizzate le navi (nel caso del c.d. flusso Dry Dock) o direttamente a bordo della nave (nel caso del c.d. flusso Sea store). Secondo quanto rappresentato, quindi, il promotore-intermediario non entra mai nel possesso dei prodotti mentre la consegna delle merci dall'istante all'armatore avviene in una zona portuale sottoposta a vigilanza da parte dell'Autorità Doganale che ne certifica l'avvenuto imbarco nella nave. Si tratta, dunque, di una consegna dei prodotti documentata dall'ADM) che ne certifica non solo il transito ma anche l'utilizzo e/o imbarco a bordo della nave
Il parere delle Entrate
Il Fisco evidenzia come l'effettiva disponibilità dei prodotti in questione passa direttamente dall'istante all'armatore, destinatario diretto della consegna, come risulta dalla documentazione rilasciata dall'ADM. La consegna della vernice/pittura effettuata dall'istante sotto la vigilanza degli Uffici doganali competenti direttamente presso i luoghi dell'area portuale dove la nave è localizzata (nel caso del flusso Dry Dock), così come la consegna di detti prodotti direttamente a bordo della nave, effettuata previo espletamento delle relative procedure doganali (nel caso del flusso Sea store), possono considerarsi idonee a realizzare la concomitanza tra il trasferimento della proprietà dei prodotti e il momento in cui l'armatore può disporre degli stessi, coerentemente con il principio interpretativo espresso dai Giudici Unionali in relazione al caso ''Fast Bunkering''.
In sostanza, ad avviso della Entrate, le formalità doganali, espletate sotto la vigilanza delle competenti Autorità Doganali, costituiscono un efficace sistema di tracciabilità della merce, tale da consentire il controllo/ verifica della sua destinazione finale e, dunque, del ''consumo'' della stessa a bordo delle navi, con ciò escludendo, conseguentemente, l'esistenza di uno ''stadio commerciale ulteriore''.
Conseguentemente, l'applicazione del regime di non imponibilità in commento alle cessioni di vernici/ pitture (qualificate dotazioni o provviste di bordo), effettuate dall'Istante nei confronti del Promotore, tracciabili nei termini anzidetti sotto la vigilanza delle Autorità Doganali e mediante l'espletamento delle rigorose procedure a tal riguardo stabilite, è compatibile con le esigenze di cautela fiscale che hanno indotto la Corte di Giustizia UE a limitare detto regime alle cessioni dirette all'armatore o proprietario della nave.
Fonte: Risp. AE 22 novembre 2022 n. 568