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mercoledì 23/11/2022 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Navigazione in alto mare, senza IVA le cessioni delle dotazioni di bordo

Via libera al regime di non imponibilità per le cessioni di dotazioni e provviste di bordo, effettuate nei confronti di un promotore, se tracciabili sotto la vigilanza delle Autorità Doganali e  mediante l'espletamento di rigorose procedure.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al regime di non imponibilità IVA previsto per le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ­quali le cessioni indirette di dotazioni e provviste di bordo delle navi destinate alla navigazione in alto mare (art. 8-­bis, c.1, lett. d) DPR 633/72).

La fattispecie

Il caso riguarda una cessione tra la società istante e il promotore (un'altra società del medesimo Gruppo che ha il rapporto commerciale diretto con gli armatori, clienti  finali), avente ad oggetto vernici/pitture, necessarie per la manutenzione periodica obbligatoria delle navi, le quali sono qualificabili, ai fini doganali, a seconda degli utilizzi, rispettivamente, come dotazioni di bordo o provviste di bordo. Al pari del caso trattato nella sentenza della Corte di Giustizia ''Fast Bunkering'' (CGUE Sentenza 3 settembre 2015, C­526/13), i  prodotti in questione sono trasportati e consegnati dalla società istante nei bacini di carenaggio dove sono localizzate le navi (nel caso del c.d. flusso Dry Dock) o direttamente a bordo  della nave (nel caso del c.d. flusso Sea store). Secondo quanto rappresentato, quindi, il promotore-intermediario non entra mai nel possesso dei prodotti mentre la consegna delle merci dall'istante all'armatore avviene in una zona portuale sottoposta a vigilanza da parte dell'Autorità Doganale che ne certifica l'avvenuto imbarco nella nave. Si tratta, dunque,  di una consegna dei prodotti documentata dall'ADM)  che  ne  certifica  non  solo il transito  ma  anche l'utilizzo  e/o  imbarco a bordo della nave

Il parere delle Entrate

Il Fisco evidenzia come l'effettiva disponibilità dei prodotti in questione passa direttamente dall'istante all'armatore, destinatario diretto della consegna, come risulta dalla documentazione rilasciata dall'ADM. La consegna della vernice/pittura effettuata dall'istante sotto la vigilanza degli Uffici doganali competenti direttamente presso i luoghi dell'area portuale dove la nave  è  localizzata  (nel  caso  del  flusso  Dry  Dock),  così  come  la    consegna  di  detti  prodotti direttamente a bordo della nave, effettuata previo espletamento delle relative procedure  doganali  (nel  caso  del  flusso  Sea store),  possono  considerarsi  idonee a realizzare la concomitanza tra il trasferimento della proprietà dei prodotti e il momento in cui l'armatore può disporre degli stessi, coerentemente con il principio interpretativo  espresso dai Giudici Unionali in relazione al caso ''Fast Bunkering''.

In sostanza, ad avviso della Entrate, le formalità doganali, espletate sotto la vigilanza delle competenti Autorità Doganali, costituiscono un efficace sistema di tracciabilità della merce, tale da consentire il controllo/ verifica della sua destinazione finale e, dunque, del ''consumo'' della stessa a bordo delle navi,  con ciò escludendo, conseguentemente, l'esistenza di uno ''stadio commerciale ulteriore''. Conseguentemente, l'applicazione del regime di non imponibilità in commento alle cessioni di vernici/ pitture (qualificate dotazioni o provviste di bordo), effettuate dall'Istante nei confronti del Promotore, tracciabili nei termini anzidetti sotto la vigilanza delle Autorità Doganali e mediante l'espletamento delle rigorose procedure a tal riguardo stabilite, è compatibile con le esigenze di cautela fiscale che hanno indotto la Corte di Giustizia UE a limitare  detto regime alle cessioni dirette all'armatore o proprietario della nave.

Fonte: Risp. AE 22 novembre 2022 n. 568

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