mercoledì 23/11/2022 • 06:00
Con il Decreto Interministeriale del 2021, modificato con decreto 16 settembre 2022 pubblicato sulla GU del 19 novembre 2022, n. 271, è stata dettata una disciplina organica della mobilità sostenibile dei dipendenti delle unità organizzative più complesse e delle figure di riferimento per le iniziative di mobilità sostenibile (mobility manager aziendale, d’area e scolastico).
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Il mobility management, strumento per raggiungere una mobilità sostenibile
Secondo il World Business Council for Sustainable Development, la mobilità sostenibile è “la capacità di soddisfare i bisogni della società di muoversi liberamente, di accedere, di comunicare, di commerciare e stabilire relazioni senza sacrificare altri valori umani ed ecologici essenziali oggi e in futuro”.
Il mobility management è un nuovo approccio ai bisogni della mobilità, che sviluppa ed implementa strategie volte ad assicurare il trasporto delle persone e delle merci in modo efficiente, con riguardo a scopi non solo ambientali, ma anche sociali e di risparmio energetico (e, quindi, economico).
La prima ed organica disciplina della mobilità dei dipendenti delle unità organizzative aziendali più complesse e delle figure di riferimento per le iniziative di mobilità sostenibile, dopo anni di «normative di principio», è stata dettata da un Decreto Interministeriale del 2021, che ha valorizzato la "necessaria collaborazione e sinergia tra le realtà aziendali e, quindi, i rispettivi mobility manager e il Comune di riferimento, attraverso il previsto raccordo delle singole iniziative e proposte da parte del mobility manager d’area”.
Il PSCL: la pianificazione degli spostamenti
Le imprese e determinate pubbliche amministrazioni in possesso di specifici requisiti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il PSCL (Piano Spostamenti Casa-Lavoro), lo “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa”, il cui scopo è quello di ridurre il traffico veicolare privato, attraverso:
PSCL: chi deve adottarlo?
Le imprese e le P.A. tenute all’adozione del PSCL sono:
Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale, si considerano come dipendenti “le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro".
Con le recentissime modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager, il legislatore ha precisato che, in caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento.
Il mobility manager aziendale
La mobilità sostenibile deve essere gestita in modo differente, in funzione del contesto di riferimento. Per questo motivo, il Decreto disciplina tre diverse figure professionali:
Il mobility manager aziendale è specializzato nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente: ha funzioni di “supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile”.
Il mobility manager d’area
Il mobility manager d’area supporta il Comune territorialmente competente (presso il quale è nominato) non solo nella definizione e nell’implementazione di politiche di mobilità sostenibile, ma anche nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.
Il mobility manager scolastico
Il mobility manager scolastico, infine, ha il compito di:
Il rimborso delle spese (le recenti modifiche legislative) Ai mobility manager d’area e ai mobility manager aziendali che svolgono la propria attività presso o in favore di Pubbliche Amministrazioni non sono corrisposti, per lo svolgimento del relativo incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Entro specifici limiti (risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci) ai mobility manager d’area e aziendali può essere riconosciuto il rimborso delle spese da questi sostenute per lo svolgimento delle rispettive attività, debitamente documentate e approvate dall’amministrazione. |
Requisiti del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area
Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.
Con le recenti modifiche si è precisato che:
Per entrambe le casistiche, gli stessi devono possedere i requisiti previsti dalla Legge.
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Fonte:
DI 12 maggio 2021
DI 16 settembre 2022 (GU 19 novembre 2022, n. 271)
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