mercoledì 07/12/2022 • 06:00
Fino al 10 dicembre 2022 i datori di lavoro che vogliono beneficiare dello sgravio contributivo previsto in caso di stipula di un contratto di solidarietà industriale possono ancora presentare la relativa domanda telematica al ministero del Lavoro.
redazione Memento
I datori di lavoro che, entro lo scorso 30 novembre, abbiano stipulato un contratto di solidarietà industriale possono presentare, entro il 10 dicembre 2022, l'istanza per beneficiare del relativo sgravio contributivo.
Cos'è un contratto di solidarietà?
Si tratta di contratti collettivi aziendali (intendendo per tali quelli sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli stipulati dalle loro RSA o RSU), nei quali viene stabilita una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego.
In cosa consiste lo sgravio contributivo
Le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS che stipulano contratti di solidarietà hanno diritto, nei limiti delle risorse stanziate e per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, fino al massimo a 24 mesi nel quinquennio mobile, ad uno sgravio contributivo nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% (art. 6, c. 4, DL 510/96 conv. in L. 608/96).
Come presentare la domanda
L'istanza deve essere presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre di ogni anno dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente. L'istanza, firmata digitalmente e prodotta in bollo, deve essere presentata esclusivamente accedendo all'applicativo web "sgravicdsonline" disponibile sul sito del ministero del Lavoro e operativo dal 2 novembre al 10 dicembre per la pre-compilazione delle istanze.
Nell'istanza l'impresa, a pena d'inammissibilità, deve indicare la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”. L'imposta di bollo deve essere assolta esclusivamente mediante il sistema di pagamento "pagoPA", pena l'impossibilità di inoltro dell'istanza. La domanda deve, contestualmente, essere inoltrata telematicamente all'INPS.
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