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mercoledì 23/11/2022 • 06:00

Fisco FAQ Agenzia delle Entrate

Entro il 30 novembre autodichiarazione con chiarimenti AE

Dopo la videoconferenza congiunta con il CNDCEC, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le FAQ utili per poter compilare correttamente l’autodichiarazione aiuti di Stato Covid, da trasmettere entro il 30 novembre 2022.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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  • Tempo di lettura 19 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il DM 11 dicembre 2021 sulle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Com. Commissione Europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19” ha disposto che i soggetti beneficiari degli aiuti devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali indicati nelle predette sezioni. Con il Provv. AE 27 aprile 2022 n. 143438, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione, con allegato il modello e le relative istruzioni riguardanti la dichiarazione dell'autocertificazione. Successivamente il Provv. AE 22 giugno 2022 n. 233822 ha previsto che l'autodichiarazione debba essere trasmessa entro il 30 novembre 2022.Per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di dichiarazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è stata individuata una soluzione operativa prevista dal Provv. AE 25 ottobre 2022 n. 398976 che ha, peraltro, modificato le istruzioni ed il relativo modello dell'autodichiarazione. In pratica, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti. In caso di compilazione della casella “ES” permane, invece, l'obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel modello Redditi 2022. Giova evidenziare che nell'autodichiarazione devono essere indicati gli aiuti riconosciuti con riferimento alle norme, indicate nelle istruzioni, previste dal regime “ombrello”, tenendo conto che i dati da riportare nel modello sono quelli relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022. La creazione della casella “ES”, tuttavia, se da una parte ha semplificato la compilazione del modello richiamato, dall'altra ha generato una serie di problemi che sono stati affrontati e risolti con le risposte fornite dall'AE. Di seguito la sintesi dei chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria sull'autodichiarazione aiuti di Stato, tenendo presente che deve essere trasmessa all'AE entro il termine perentorio del 30 novembre 2022.

Allocazione degli aiuti e splafonamento

Allocazione degli aiuti

Nel caso in cui un operatore economico dovesse sforare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a € 800.000 fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l'eccedenza all'interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), se imputa lo splafonamento ai massimali 3.1 poi innalzati a € 1.800.000 per impresa unica deve versare gli interessi da recupero. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. Con la Ris. AE 5 luglio 2022 n. 35/E, sono stati istituiti i codici tributo per la restituzione dell'importo degli aiuti eccedente il massimale spettante di cui all'art. 4 DM 11 dicembre 2021. Mutuando l'esempio contenuto nelle FAQ, nel caso in cui il beneficiario dovesse sforare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a € 800.000 fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l'eccedenza all'interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), detta eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, includendo gli interessi da recupero, all'interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto.

Possibilità di allocare l’intero importo di un aiuto della Sezione 3.1 nella Sezione 3.12

Il contribuente beneficiario di Aiuti del «regime ombrello», può optare per l'allocazione degli aiuti più aderente alla propria situazione attestando, altresì, nell'autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla Sezione 3.12, anche in relazione all'intero ammontare dell'aiuto fruito. Si pensi, ad esempio, al caso di un'impresa che ha fruito di aiuti del «regime ombrello», senza aver rilevato alcuno splafonamento, che ritiene di allocare l'aiuto per l'intero importo nella Sezione 3.12. In tale ipotesi, il contribuente barrerà la casella “Sez. 3.12” del Quadro A, senza compilare il quadro D. Nei fatti, sussistendo i requisiti, il contribuente può allocare l'intero importo dell'aiuto nella Sezione 3.12 usufruendo di maggiori massimali.

Riversamento degli splafonamenti

In caso di superamento dei limiti massimi di aiuto sussiste la necessità di riversare gli stessi e, qualora il superamento dei limiti derivi dall'aver beneficiato sia di aiuti del cosiddetto regime ombrello che di altri aiuti, il riversamento deve avvenire tenendo conto dell'ordine cronologico con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel «regime ombrello» sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA. Considerato che la registrazione degli aiuti del cd. «regime ombrello» avviene successivamente alla data di messa a disposizione/fruizione degli stessi, per i soggetti che hanno beneficiato sia di altri aiuti sia di aiuti del cd. «regime ombrello», l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante riferibile a questi ultimi può essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero tramite l'autodichiarazione, il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), utilizzando le istruzioni fornite con la Ris. AE 5 luglio 2022 n. 35/E o tramite sottrazione dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti.

Splafonamento  

Gli operatori economici che hanno fruito di “Altri aiuti” (diversi da quelli presenti nel “regime ombrello”) per individuare i relativi massimali devono fare riferimento alla specifica decisione di autorizzazione, atteso che il meccanismo che consente l'allocazione dell'aiuto nei diversi massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 appare praticabile, in una logica di tassatività delle misure elencate nel c. 13 dell'art. 1 DL 41/2021, solo per i regimi di aiuto contenuti nel cd. «regime ombrello». Pertanto, al fine di verificare l'eventuale splafonamento dei massimali per la restituzione degli aiuti occorre fare riferimento alla misura autorizzata dalla Commissione europea.

Utilizzo della Sezione 3.12 per gli aiuti concessi prima del 13.10.2020  

La Sezione 3.12 è stata inserita all'interno del Quadro temporaneo a partire dal 13 ottobre 2020. Si conferma che è consentito allocare nella Sezione 3.12, nel caso sussistano le condizioni, anche gli aiuti della sezione 3.1 ricevuti prima di detta data.

Impresa unica che supera i massimali  

Nel momento in cui l'impresa unica, costituita da A e B, superi i massimali con successivo riversamento da parte di A, l'impresa B è, comunque, tenuta a presentare l'autodichiarazione nella quale dovrà:

  • barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;
  • barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un'impresa unica;
  • compilare la colonna 1 “Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica” del riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, indicando la quota di aiuti fruiti dall'impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A); lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

Autodichiarazione e dichiarazioni redditi/IRAP

Istanza autodichiarazione contributo perequativo

La presentazione dell’istanza relativa al contributo perequativo (in assenza di ulteriori aiuti) consente di evitare la presentazione dell’autodichiarazione, sempre che sussistano tutte le condizioni, ossia la dichiarazione sostitutiva è stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti “ombrello”, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo) e sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. Tuttavia, poiché nel modello di istanza relativa al contributo perequativo non era possibile riportare nel frontespizio e nel quadro A i dati necessari ai fini della registrazione degli aiuti di Stato ivi elencati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (forma giuridica, dimensione impresa, settore e codice attività), la mancata presentazione dell’autodichiarazione (in quanto “sostituita” dal citato modello di istanza) comporta l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti di Stato nel quadro RS dei modelli Redditi 2022.

Rilevazione nell’RNA dell’importo relativo al bonus locazioni

Le istruzioni all’autodichiarazione precisano che in caso di compilazione dei campi 5 (Settore) e 6 (codice attività) del quadro A “Elenco degli aiuti ricevuti nell'ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, nulla occorre segnalare nel prospetto aiuti di Stato del modello Redditi (quadro RS). Tra le agevolazioni per le quali compaiono i suddetti campi 5 e 6 vi sono:

  • L. 178/2020 - Art. 1 c. 602 “Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico;
  • DL 73/2021 - Art. 4 c. 1 - 2 “Estensione credito d’imposta per canoni di locazione”;
  • DL 73/2021- Art. 4 c. 2-bis “Estensione credito d'imposta per canoni di locazione".

Posto che il quadro A non prevede l’indicazione degli importi dell’aiuto da registrare in RNA, il dato corrisponderà all’ammontare del relativo importo del credito d’imposta maturato e riportato nel rigo RU5 del quadro RU del modello Redditi 2022. 

Mancata compilazione del quadro RS nel modello REDDITI 2021 per il 2020    

È possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello Redditi 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa. La Ris. AE 29 settembre 2021 n. 58/E (ai fini IRAP), infatti, conferma che la mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei quadri RS e IS, rispettivamente, del modello Redditi e del modello IRAP, può essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione (Redditi/IRAP) integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’art. 8 c. 1 D.Lgs. 471/97 (sanzione da € 250 a € 2.000) definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97.

Regolarizzazione prospetto aiuti di Stato nei modelli REDDITI 2021 con autodichiarazione

Non è possibile mediante l’autodichiarazione regolarizzare l’omessa indicazione in sede di presentazione del modello Redditi 2021 di aiuti riferibili all’anno 2020. A tal fine, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Redditi 2021.

Rilevazioni in RNA dei benefici indicati già nel quadro RS dei modelli REDDITI 2021  

L’effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione rispetto al prospetto aiuti di Stato riguarda solamente gli aiuti da indicare nei modelli Redditi 2022, pertanto non può sussistere alcun rischio di duplicazione con riferimento ai dati riportati nel prospetto presente nei modelli Redditi 2021. Inoltre, con riferimento all’anno 2021 la riproposizione dei medesimi aiuti nel quadro RS del modello Redditi 2022 non è errato e non può comportare rischio di duplicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti.

Agevolazioni IMU  

Le agevolazioni IMU non possono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS dei modelli Redditi (rigo RS401) in quanto trattasi di aiuti non gestiti dall’Agenzia delle entrate e che non “transitano” nei modelli di dichiarazione dei redditi. Gli aiuti di Stato da riportare nel rigo RS401 dei modelli di dichiarazione dei redditi, infatti, sono solo quelli fiscali per i quali l’Agenzia è tenuta alla registrazione nel RNA ai sensi dell’art. 10 del Regolamento approvato con il DM 31 maggio 2017 n. 115 e che trovano esposizione anche in altri righi delle predette dichiarazioni diversi dal rigo RS401 (a parte qualche eccezione quale, ad esempio, i CFP erogati dall’Agenzia che vanno esposti unicamente nel citato rigo RS401 dei modelli Redditi 2022).

Esonero dal versamento IRAP  

I soggetti che hanno fruito dell’esonero dal versamento IRAP (ex art. 24 DL 34/2020) oltre i limiti imposti dal Quadro temporaneo dovevano riversare l’importo eccedente senza l’applicazione né di interessi né di sanzioni. Il termine per il riversamento, dopo numerose proroghe, era fissato al 30 giugno 2022. Questo aiuto, anche se riversato, deve essere comunque indicato nel quadro A del modello dell’autodichiarazione. Resta fermo che è necessario presentare una dichiarazione integrativa del modello IRAP 2020, nel quale è stato indicato l’aiuto di Stato in questione nel rigo IS201, per correggere l’importo dell’aiuto originariamente indicato sostituendolo con quello determinato al netto del riversamento.

Compilazione del quadro RU in caso di riversamento degli aiuti eccedenti i massimali mediante riduzione del credito d’imposta Mezzogiorno

Il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, nei limiti dell’importo indicato nel rigo A1, campo 2, del modello di comunicazione CIM17 presentato all’Agenzia delle entrate. In altri termini, l’importo da indicare nel predetto rigo RU5, colonna 3, non deve essere diminuito dell’importo da riversare esposto nel rigo A1, campo 6, del modello CIM17. L’importo da riversare va portato in diminuzione del credito d’imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1 del medesimo rigo RU12. Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già trasmesso la dichiarazione dei redditi e abbia indicato nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta maturato diminuito dell’importo da riversare, è necessario presentare una dichiarazione correttiva/integrativa per correggere tale ammontare. Nel caso in cui, invece, il rigo RU5 sia stato compilato correttamente secondo le indicazioni sopra riportate ma nel rigo RU12 sia stato indicato il credito residuo al lordo dell’importo da riversare, è possibile presentare una dichiarazione Redditi 2022 correttiva/integrativa per indicare nel rigo RU12 l’importo ridotto oppure indicare l’importo ridotto nel rigo RU12 del modello Redditi 2023.

Presentazione autodichiarazione

Presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese con P. IVA cessata

Le imprese che hanno cessato la P.IVA prima del 30 novembre 2022 che hanno ricevuto aiuti rientranti nel regime “ombrello” hanno l’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria, si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore. L’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono illimitatamente, se trattasi di società di persone, oppure solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’art. 36 c. 3 DPR 602/73).

Autodichiarazione correttiva in caso di errori

In caso di invio di una prima autodichiarazione contenente errori o imprecisioni, il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando entro il termine perentorio del 30 novembre 2022 una successiva autodichiarazione (con i dati corretti) che sostituisce integralmente la prima.

Autodichiarazione già inviata prima della semplificazione

Risulta possibile, nel caso in cui il contribuente si avveda di qualche errore, presentare entro il 30 novembre 2022 una nuova autodichiarazione (con i dati corretti) in forma “semplificata”, barrando la casella “ES”, sempre che il beneficiario degli aiuti rientri tra i casi di esonero dalla compilazione del quadro A. Nel caso in cui il beneficio di cui all’art. 5 DL 41/2021 (definizione degli avvisi bonari 2017 e 2018) intervenga dopo il 30 novembre 2022, occorre presentare una seconda autodichiarazione per “Definizione agevolata” (quindi, senza la possibilità di barrare la casella “ES”), per integrare i dati originariamente forniti, da compilare secondo le indicazioni fornite a pagina 2 delle istruzioni. Tale seconda Dichiarazione non va, invece, presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.

Compilazione autodichiarazione per le imprese rientranti nel perimetro dell’impresa unica anche se non abbiano beneficiato di alcun aiuto oggetto del regime ombrello    

La compilazione dell’autodichiarazione richiede necessariamente l’indicazione di almeno un aiuto tra quelli elencati nella sezione I del quadro A (aiuti del regime “ombrello” ad eccezione dell’ipotesi in cui sia barrata la nuova casella “ES”). L’autodichiarazione non deve essere presentata dalle imprese rientranti nel perimetro dell’impresa unica che non abbiano beneficiato di alcun aiuto oggetto del regime ombrello. I dati richiesti nel quadro B, in cui si definisce il perimetro dell’impresa unica, saranno forniti unicamente dalle imprese rientranti in tale perimetro che hanno beneficiato dei predetti aiuti.

Obbligo di presentazione dell’autodichiarazione  

I soggetti che hanno fruito degli aiuti rientranti nel regime “ombrello” sono obbligati a presentare l’autodichiarazione. Il predetto obbligo è disposto ai c. 14 e 15 dell’art. 1 DL 41/2021 per cui «le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente» e «le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12». La perentorietà della presentazione dell’autodichiarazione, in attuazione di tali disposizioni, è confermata anche da quanto disposto con l’art. 3 DM 11 dicembre 2021. L’errata compilazione dell’autodichiarazione rappresenta una violazione di quanto disposto agli artt. 75 e 76 DPR 445/2000. Si ricorda che la sanzione rientra tra quelle amministrative e/o penali ma non tributaria. L’autodichiarazione non deve essere presentata dagli operatori economici per cui risultano concessi esclusivamente «altri aiuti» non rientranti nel regime “ombrello”.

Agricoltore in regime di esonero obbligato alla presentazione

L’autodichiarazione deve essere trasmessa anche dall’agricoltore in regime di esonero di cui al c. 6 DPR 633/72.

Altri chiarimenti

Operazioni di riorganizzazione

In caso di fusione di A e B, società che hanno ricevuto aiuti oggetto del regime “ombrello”, con la nascita di C, l’autodichiarazione va presentata dal soggetto avente causa (C) indicando nel riquadro "Dichiarante" del frontespizio il codice fiscale del soggetto dante causa e nel riquadro “Rappresentante firmatario della dichiarazione”: 

  • il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale società";
  • il codice fiscale del rappresentante del soggetto avente causa nel campo “Codice fiscale”.

Entro il 30 novembre 2022, quindi, saranno presentate dal soggetto neocostituito (società C) risultante dalla fusione di A e B, tre autodichiarazioni: una per conto della società A, una per conto della società B, entrambe con l’indicazione degli aiuti ricevuti/fruiti prima della fusione, e una ulteriore in cui indicare gli ulteriori aiuti fruiti dalla società C dopo l’operazione di riorganizzazione.

Bonus affitti: momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario    

Per determinare il momento in cui l’aiuto è messo a disposizione del soggetto beneficiario ai fini dell’autodichiarazione occorre innanzitutto fare riferimento alla data in cui il canone sottostante l’aiuto è stato pagato (per es. 20 maggio 2022), a prescindere se lo stesso faccia riferimento ai mesi 2020 (tenuto conto del massimale a 1.800.000) o, in alternativa, ad uno degli altri momenti indicati nelle istruzioni ed, in particolare, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi purché antecedente al 30 giugno 2022 in ipotesi di crediti maturati e non utilizzati entro tale data oppure alla data di presentazione del modello F24 contenente l’utilizzo.

Contribuente che svolge più attività  

È possibile fare riferimento ai diversi massimali previsti per singola attività esclusivamente per quei soggetti che adottano la contabilità separata, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 633/72. 

Deve essere evidenziato che gli aiuti di Stato che interessano l’autodichiarazione devono essere considerati in base alla data di concessione della misura agevolativa, ossia:

  • la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
  • la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
  • la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

Esempio: Contribuente esercente attività di commercio di ferramenta ha ricevuto il 7 luglio 2020 un contributo a fondo perduto di € 1.000 ai sensi dell’art. 25 DL 34/2020. Si compila il frontespizio barrando la casella A in quanto non supera il massimale di € 800.000. Inoltre, si compila il quadro A, Sezione 1, corrispondente al citato art. 25, rientrante nell’aiuto “ombrello” 3.1.

Restituzione delle eccedenze dei massimali con utilizzo di contributi/crediti di imposta

Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:

- bonus tessile;

- credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);

- CFP wedding, intrattenimento, horeca;

- CFP servizi di ristorazione collettiva;

- CFP discoteche e sale da ballo;

- credito d’imposta locazioni imprese turistiche;

- credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;

- credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

Inoltre, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.

Operativamente occorre:

- indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;

- compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;

- indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:

- nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;

- nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;

- nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;

- nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.

Considerazioni finali

Deve essere evidenziato che gli aiuti di Stato che interessano l’autodichiarazione devono essere considerati in base alla data di concessione della misura agevolativa, ossia:

  • la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
  • la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
  • la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

Esempio: Contribuente esercente attività di commercio di ferramenta ha ricevuto il 07.07.2020 un contributo a fondo perduto di € 1.000 ai sensi dell’art. 25 DL 34/2020. Si compila il frontespizio barrando la casella A in quanto non supera il massimale di € 800.000. Inoltre si compila il quadro A, SEZIONE 1, corrispondente al citato art. 25, rientrante nell’aiuto “ombrello” 3.1.

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Andrea Amantea

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