martedì 22/11/2022 • 06:00
In chiaro le conseguenze dell'aggiornamento del Codice ATECO 69.20.12 (Servizi forniti da esperti contabili) e il codice da utilizzare in caso di studio associato composto da un dottore commercialista e un esperto contabile.
redazione Memento
Il CNDCEC è intervenuto per chiarire alcune questioni riguardanti i codici ATECO utilizzati dalla categoria, facendo luce, in particolare, sulle conseguenze dell'aggiornamento del codice 69.20.12 (Servizi forniti da esperti contabili) e sul codice da utilizzare in caso di studio associato composto da dottore commercialista e esperto contabile. Aggiornamento Codici ATECO 2022 Con il primo chiarimento, il Consiglio Nazionale ha ribadito che l'aggiornamento del Codice Ateco 69.20.12, ora destinato ai “servizi forniti da esperti contabili”, nonché delle relative note esplicative e di contenuto, non ha avuto alcun effetto modificativo delle attività oggetto della professione di esperto contabile elencate nel D.Lgs. n. 139/2005 che, dunque, devono ritenersi certamente vigenti, nella loro interezza, anche in seguito a detto aggiornamento. La questione, in particolare, era stata posta dall'Ordine di Pesaro con riguardo alla possibilità, per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo unico, di "elaborazione" delle dichiarazioni fiscali - quindi invio e sottoscrizione di tali dichiarazioni tributarie – e di registrazione dei contratti e ogni adempimento connesso. Come confermato dal CNDCEC, la classificazione ATECO è utilizzata dall'ISTAT per finalità statistiche e, a livello nazionale, anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali), ma riguarda, pur sempre, “le attività economiche e non l'oggetto delle professioni, considerato che a tutti i livelli (internazionale e nazionale) le leggi o gli albi professionali non sono considerati nei criteri utili alla determinazione della struttura della nomenclatura di riferimento”. Ne discende che l'aggiornamento del Codice ATECO 69.20.12 non ha conseguenze sulle attività oggetto della professione. “È evidente infatti – concludono dal Consiglio Nazionale - come l'attività di aggiornamento dei codici ATECO facente capo all'ISTAT non possa avere nessuna efficacia modificativa dell'oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile (così come delle altre professioni), essendo necessarie a tal fine disposizioni normative di rango primario espressamente rivolte alla modifica dell'ordinamento professionale, la cui emanazione non è annoverabile, pacificamente, tra le prerogative riconosciute dalla legge all'Istat”. Codice ATECO studio associato composto da dottore commercialista e esperto contabile. L'altra questione riguarda l'ipotesi di uno studio associato composto da un dottore commercialista e un esperto contabile, se sia corretto indicare entrambi i codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, e precisamente: Attività primaria: codice 69.20.11 servizi forniti da commercialisti; Attività secondaria: codice 69.20.12 servizi forniti da esperti contabili. Al riguardo il Consiglio ha chiarito che, qualora non si intenda tenere separate le attività svolte dai due associati, è sufficiente utilizzare negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate il codice ATECO 69.20.11 – servizi forniti da commercialisti, potendo i commercialisti comunque prestare tutti i servizi forniti dagli esperti contabili. Fonte: PO CNDCEC 21 novembre 2022 n. 109; PO CNDCEC 21 novembre 2022 n. 89
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