Posto che l'esercizio dell'attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione, i redditi conseguiti dall'agente sportivo rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR in base al quale «Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni».
È quanto concluso dall'Agenzia delle Entrate rispondendo all'interpello di un'associazione che promuove lo sviluppo e il riconoscimento dell'agente sportivo, regolandone l'attività e tutelandone l'immagine e ogni altro aspetto riguardante la sua attività. Il quesito posto dall'associazione riguarda la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti sportivi, regolarmente iscritti ai Registri nazionale CONI e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano l'attività in modo non occasionale, anche ai fini della eventuale applicabilità delle ritenute (artt- 25-25-bis DPR 600/73).
Come noto, con l'entrata in vigore del DPCM 23 marzo 2018, è stato istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il Registro nazionale degli agenti sportivi. Con la successiva legge 86/2019 è stata affidata la «Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo». La legge in questione prevede i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto a uniformarsi al fine di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi. In attuazione della delega è stato adottato il D.Lgs. 37/2021, in vigore dal 1° gennaio 2023, le cui disposizioni recano la disciplina attuale in materia di accesso e di esercizio della professione di agente sportivo.
Proprio tali disposizioni, a parere del Fisco, si rendono utili ai fini della qualificazione fiscale dei compensi percepiti dall'agente sportivo nell'esercizio della propria attività. Dalle stesse, secondo il ragionamento delle Entrate, emerge ripetutamente l'intenzione di declinare l'attività svolta dall'agente sportivo alla stregua di una “professione”. In tal senso muove la citata previsione che affida al Governo il compito di individuare principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione (art. 6 L. 86/2019). A sostegno della propria tesi, l'Agenzia richiama anche la disposizione che, nel definire l'agente sportivo, afferma che questi fornisce «servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione» (art. 3 D.Lgs. 37/2021); la previsione di specifici obblighi che l'agente sportivo deve osservare, quali il rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza, oltre che essere tenuto all'aggiornamento professionale (art. 7 D.Lgs. 37/2021) e l'istituzione di un codice etico degli agenti sportivi, la cui violazione è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l'agente sportivo. Nella stessa direzione militano, inoltre, le disposizioni che regolamentano in modo compiuto l'accesso alla professione di agente sportivo e, in particolare, quelle che prevedono l'iscrizione all'apposito Registro nazionale degli agenti sportivi, previo superamento di un esame di abilitazione, articolato in più prove, diretto ad accertarne l'idoneità.
Per le Entrate, le suddette previsioni evidenziano come “l'esercizio dell'attività di agente sportivo costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi (cfr. art. 8 D.Lgs. 37/2021). Pertanto – conclude l'Agenzia - in mancanza di una disposizione esplicita che qualifichi la natura dei redditi conseguiti dall'agente sportivo, si ritiene, in via interpretativa, che gli stessi rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo”.
Detti redditi:
se erogati da un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto di imposta, saranno assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto;
se l'attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, costituiranno redditi d'impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. In tale ipotesi, infatti, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalla società di agenti sportivi, non assumerà rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, risultando determinante, invece, il fatto di operare in una veste giuridica societaria di tipo commerciale (in linea con quanto affermato nella Ris. AE 7 maggio 2018, n. 35/E in merito alla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati).
Fonte: Ris. AE 21 novembre 2022 n. 69/E