martedì 22/11/2022 • 06:00
Nell’ipotesi di compravendita di una unità abitativa e delle relative pertinenze effettuata nel 2020, preceduto dalla stipula nel 2019 di un contratto preliminare, si potrà beneficiare della detrazione, calcolata su un ammontare forfettario pari al 25% del costo complessivo e alle pertinenze entro il limite di spesa di € 96.000 stabilito dalla norma. Questo il chiarimento Agenzia delle Entrate nella risposta n. 565.
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L'esposizione dei fatti
La fattispecie in controversia prende origine dall'esposizione dei fatti rappresentati da un soggetto, fiscalmente residente all'estero, che, nel 2020, ha acquistato in Italia un'unità abitativa con relative pertinenze (una cantina, un posto auto ed un posto moto). L'istante fa notare che siffatto acquisto:
L'edificio, precisa l'Istante, è stato oggetto di un intervento sostanziale di trasformazione da uso non residenziale ad uso residenziale e la contestuale costruzione di autorimesse pertinenziali, con un primo permesso di costruire avviato nel 2009. A seguito della richiesta di agibilità per le parti comuni dell'edificio del 2015 veniva rilasciato da parte del Comune competente il certificato di agibilità parziale per le parti comuni, l'involucro, i posteggi e l'autorimessa. Successivamente (2020) è stata presentata al Comune competente la segnalazione certificata di agibilità per l'alloggio acquistato a seguito della fine dei relativi lavori di completamento e rifinitura. Da ultimo, mediante deposito di documentazione integrativa, l'Istante ha trasmesso la dichiarazione dell'impresa costruttrice attestante che l'appartamento acquistato fa parte di un fabbricato sul quale sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione edilizia.
Quando parte la detrazione
A fronte della suddetta esposizione dei fatti, l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ai quesiti sollevati dall'Istante mediante, da un lato, il richiamo sia della normativa di supporto (cfr. art. 16-bis c. 1 TUIR) e, dall'altro lato, la prassi di riferimento (cfr., fra le altre, Circ. AE 25 luglio 2022 n. 28/E e Circ. AE 22 dicembre 2020 n. 30/E, risposta 5.1.4), precisa che, in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti, l'Istante potrà beneficiare della detrazione di cui al citato art. 16-bis c. 3 TUIR, calcolata su un ammontare forfettario pari al 25% del costo complessivo risultante dall'atto unico di acquisto relativo all'immobile residenziale e alle pertinenze entro il limite di spesa di € 96.000 stabilito dalla disposizione medesima. Peraltro, chiarisce l'Agenzia, considerato che dalla documentazione integrativa trasmessa risulta che i lavori riferiti all'intero edificio sono terminati il 4 ottobre 2022, la detrazione spetta a partire da tale anno. A fini contabili, pertanto, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022, l'Istante potrà fruire della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori. Da ultimo, conclude l'Agenzia, l'Istante potrà esercitare l'opzione ai sensi dell'art. 121 Decreto Rilancio, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante considerando come anno di sostenimento della spesa il 2022 ed effettuando i conseguenti adempimenti.
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